Non imponibilità perduta: pronto il codice per versare
di Valerio Stroppa

Tutto pronto per il versamento al fisco delle imposte sui Pir che perdono il beneficio della non imponibilità. Dopo aver recuperato le somme dai propri clienti, banche, gestori, assicurazioni e altri intermediari finanziari dovranno utilizzare il codice tributo «1070», approvato ieri dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 21/E del 2018.
Si completa così il quadro attuativo della disciplina fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (Pir), che avevano visto la scorsa settimana un ampio intervento dell’amministrazione finanziaria con la circolare n. 3/2018 (si veda ItaliaOggi dei giorni 1, 2 e 3 marzo).

La legge n. 232/2016 ha introdotto nell’ordinamento i Pir, riservando agli stessi un trattamento tributario di favore, consistente nella detassazione dei redditi finanziari (interessi, dividendi e capital gain) derivanti dagli strumenti finanziari in essi contenuti. Per beneficiare della non imponibilità, tuttavia, il contribuente deve rispettare alcuni vincoli posti dalla normativa, non limitati soltanto al periodo minimo dei cinque anni di detenzione degli investimenti (holding period), ma anche connessi alla composizione del paniere finanziario e alla «concentrazione» dei titoli emessi da un singolo istituto.
Quando qualcuno di questi requisiti viene meno, nonché in ulteriori ipotesi particolari quali per esempio il trasferimento della residenza all’estero da parte del contribuente, i proventi finanziari percepiti nel frattempo in esenzione diventano imponibili. A fronte del cosiddetto «recapture», l’intermediario presso cui è istituto il Pir deve recuperare dal cliente le imposte sospese e gli interessi (non si applicano sanzioni). Gli importi saranno quindi riversati all’erario, attraverso il codice tributo istituito ieri.
In sede di compilazione del modello F24, precisa la risoluzione, l’intermediario dovrà riportare i propri dati nella sezione «contribuente», mentre le informazioni relative al titolare del Pir dovranno essere inserite nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, tutore e curatore fallimentare», valorizzando il campo identificativo con il codice «73».
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