Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, avente a oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa.
Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile
- soggettive
- oggettive
- causali
- spaziali
- temporali
la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di tali clausole costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore.
Cassazione civile sez. III, 23/01/2018 n. 1558