Nel ricorso per cassazione, per contestare sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario:
- che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice “a quo”
- e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti
per consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.
Cassazione civile sez. VI, 07/02/2018, n. 2894