Rafforzato il sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla «distribuzione assicurativa», con la previsione di sanzioni pecuniarie anche alle persone fisiche oltreché a quelle giuridiche. Dal 1° ottobre 2018, chiunque non ottempera nei termini alle richieste dell’Ivass, ovvero ritarda nell’esercizio delle sue funzioni è punito, se persona fisica, con la sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 5 mln di euro. Se persona giuridica, con la sanzione pecuniaria da 30.000 euro al 10% del fatturato. Inteso quest’ultimo, come quello totale annuo risultante dall’ultimo bilancio approvato. È con lo schema di dlgs, approvato in via preliminare dal consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2018 che vengono introdotte significative novità nella disciplina in materia di distribuzione assicurativa, al fine di allineare la normativa nazionale alle più recenti disposizioni introdotte dalla direttiva (Ue) 2016/97 in materia. La nuova direttiva del 2016 ha mutato la denominazione da direttiva sull’intermediazione assicurativa a direttiva sulla distribuzione assicurativa (Idd). La direttiva, mira a migliorare la regolamentazione delle assicurazioni al dettaglio in modo da favorire l’integrazione dei mercati, a creare le condizioni necessarie a una concorrenza leale tra i distributori di prodotti assicurativi e a rafforzare la protezione degli assicurati, soprattutto per quanto riguarda i prodotti di assicurazione sulla vita che prevedono un investimento.
Proroga Ue per recepimento direttiva 2016/97 nei paesi membri. Il 14 febbraio 2018 gli ambasciatori presso l’Ue hanno confermato, a nome del Consiglio, l’accordo sulla proroga delle scadenze per il recepimento e l’applicazione delle nuove norme in materia di distribuzione assicurativa. Attualmente, la sua data di applicazione era stata fissata al 23 febbraio 2018 e gli stati membri avrebbero dovuto provvedere al suo recepimento nelle legislazioni e regolamentazioni nazionali entro tale data. Sulla base di una proposta della Commissione è stato tuttavia concordato di prorogare la scadenza per il recepimento al primo luglio 2018 e quella per l’applicazione al primo ottobre 2018.
Ampliamento dei soggetti che distribuiscono prodotti assicurativi. L’ambito di applicazione della direttiva del 2016 sarà esteso a tutti i canali di distribuzione di prodotti assicurativi, fra i quali i cosiddetti direct writer o sottoscrittori diretti, i venditori a titolo accessorio e ad attività di postvendita, come quelle dei periti liquidatori e dei gestori di sinistri e gli autonoleggi. Prevedendo anche requisiti professionali proporzionati per i singoli che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio. Alle categorie di soggetti, «tradizionali», quali agenti, mediatori e operatori di «bancassicurazione», imprese di assicurazione, che distribuiscono prodotti assicurativi. Si aggiungono, quindi, per la prima volta, in modo espresso, anche le agenzie di viaggio e gli autonoleggi.
Cinzia De Stefanis
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