Anche nel contratto di prestazione d’opera in cui l’obbligo di custodia è accessorio e strumentale all’adempimento della prestazione, il mancato adempimento dell’obbligo del depositario di denunciare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione – art. 1780, seconda parte, comma 1, c.c. – anche qualora non interferisse con l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore della prestazione, ma fosse fonte di un autonomo obbligo risarcitorio in sostituzione dell’originario di restituzione del bene, obbliga il depositante a risarcire al depositario i danni che siano conseguenza immediata e diretta della perdita del bene e che perciò possono anche consistere nel valore dello stesso, avuto riguardo a tutte le circostanze dedotte nel caso concreto ed al terzo comma dell’art. 1780 c.c. che prevede che il depositante ha diritto di ricevere ciò che in conseguenza del fatto stesso il depositario abbia conseguito e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo.
Il caso oggetto di decisione era relativo alla mancata restituzione di un orologio rubato mentre si trovava in riparazione.
Cassazione civile sez. III, 19/01/2018 n. 1246