La maggiore età incide sul contenuto dell’onere probatorio dell’insegnante, in quanto la dimostrazione da parte sua della età dell’allievo deve ritenersi ordinariamente sufficiente per provare che l’evento dannoso ha costituito un caso fortuito, essendo stato posto in essere da persona non necessitante di vigilanza alcuna in quanto giunta a una propria completa capacità di discernimento, e dunque da una persona che non era prevedibile che tenesse una tale condotta.
Cassazione civile sez. III, 31/01/2018 n. 2334