di Carlo Giuro
Chiunque guiderà il nuovo governo dovrà affrontare il grande tema di come rilanciare la competitività del sistema Paese. Tra gli attori che possono essere coinvolti sotto diversi profili sono i fondi pensione, sia come investitori istituzionali che come soluzioni di welfare aziendale. Partendo dal primo punto va ricordato come l’obiettivo vuole essere quello di favorire l’utilizzo del risparmio previdenziale, in ottica di diversificazione dell’asset allocation, nella economia reale. Considerando l’orizzonte temporale protratto e la visione stabile, i fondi pensione sono considerati portatori di un capitale paziente che può contribuire a favorire un processo di disintermediazione finanziaria essendo ancora eccessivo il grado di dipendenza delle imprese italiane dal tradizionale credito bancario; l’80% contro il 60% in Francia e il 50% in Gran Bretagna.
Va ricordato come lo scorso anno sia stato introdotto il nuovo regime degli investimenti qualificati, con vincolo di lungo periodo, superando il precedente meccanismo del credito di imposta, che si è rivelato di difficile attuazione. In particolare per le forme di previdenza è previsto un regime di esenzione per i rendimenti derivanti dalle attività finanziarie nelle quali è stato effettuato l’investimento, con il rispetto di alcune condizioni. In primo luogo l’investimento deve essere destinato ad una o più di attività finanziarie qualificate rappresentate da azioni o quote emessi da imprese residenti in Italia o in Stati Ue o See (purché operanti in Italia per il tramite di una stabile organizzazione) e quote o azioni di Oicr residenti in Italia o in Stati Ue o See. L’investimento qualificato non può eccedere un tetto massimo rappresentato dal 5% dell’attivo patrimoniale, quale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente. Terza condizione è rappresentata poi da un periodo di detenzione non inferiore a 5 anni. In caso di cessione dell’attività finanziaria qualificata prima del quinquennio è prevista la ripresa a tassazione (c.d. recapture) del beneficio fiscale sino a quel momento conseguito limitatamente alle imposte e agli interessi, senza applicazione di sanzioni. In caso di rimborso o scadenza delle attività finanziarie agevolate, il regime di esenzione dei rendimenti è mantenuto a condizione che entro 90 giorni dal rimborso delle somme le stesse vengano reinvestite in (altri) strumenti finanziari agevolati.
La disciplina è stata poi integrata dal dl 50/2017 (cd. manovra anticrisi) . S ritiene che in ogni modo che debbano operarsi passi in avanti in senso ancora migliorativo.
Nella recente relazione annuale di Assofondipensione per esempio veniva sottolineato come sia necessaria una sintesi di sistema che crei le condizioni per consentire ai fondi pensione di destinare, liberamente e volontariamente, una parte del risparmio previdenziale al finanziamento dell’economia reale e allo sviluppo infrastrutturale in cambio di buoni rendimenti ed adeguate condizioni di controllo del rischio per gli aderenti, stanti le necessità derivanti dal mutato contesto regolatorio (DM n. 166/2014) e dalla situazione del mercato finanziario, tenendo in considerazione gli incentivi fiscali per la categoria degli investimenti qualificati introdotta dalla scorsa Legge di Bilancio.
Ulteriore stimolo, oltre a quanto già previsto nel nostro ordinamento a tale riguardo, può essere poi conferito all’investimento socialmente responsabile dei fondi pensione anche in coerenza con quanto sta avvenendo in ambito comunitario. Le principali novità a tal proposito sono rappresentate dalle direttive Iorp 2 e dalla 828/2017 sull’impegno a lungo termine degli azionisti. La Iorp 2 sensibilizza i fondi pensione sull’importanza dell’inclusione dei fattori Esg nelle scelte di allocazione delle risorse. Impone ai piani, che vanno in tale direzione, di integrare il sistema di risk management con i rischi «nuovi ed emergenti, compresi i rischi legati al cambiamento climatico, all’uso delle risorse e all’ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative (stranded assets)».
La direttiva 828, invece, stimola gli investitori istituzionali sulla necessità di un maggiore attivismo nei confronti delle società partecipate, chiedendo loro, secondo il principio del comply or explain, di definire e rendere disponibile sul proprio sito internet una politica di impegno che informi in merito al controllo e monitoraggio delle società partecipate, alla valutazione dei risultati non finanziari e dell’impatto sociale e ambientale, all’esercizio del diritto di voto.
Inoltre gli investitori devono rendere disponibili informazioni sull’accordo stipulato con il gestore, nel caso di conferimento di un mandato di gestione (incentivazione del gestore ad allineare le sue scelte di investimento con il profilo delle passività, controllo dei costi di rotazione, modalità di definizione e controllo di un obiettivo di turn over).
Last but not least vi è poi il contributo che i fondi pensione possono fornire all’incremento della produttività del lavoro su base aziendale. Va ricordato con riferimento a tale profilo come il legislatore incentivi il regime dei premi di produttività con la possibile destinazione anche verso strumenti di welfare aziendale, percepiti in senso molto positivo , soprattutto da parte dei lavoratori che si posizionano su gradini non di sussistenza nella piramide dei bisogni di Maslow, alla luce del progressivo ridimensionamento delle prestazioni fornite dal Welfare State a causa dell’elevato livello del nostro debito pubblico.
In cosa si concretizzano i benefici legati ad una conversione dei premi di produttività in contributi a previdenza complementare? Va sottolineato come se tali benefit vengano convogliati a una forma pensionistica integrativa sono esenti da tassazione con riferimento alla imposta sostitutiva del 10 per cento altrimenti prevista e non rientrano nel reddito del lavoratore anche nella ipotesi in cui si superi il plafond di deducibilità di 5164,57. Si consente quindi di superare il limite di deducibilità annuo. Vi è poi un altro profilo di particolare vantaggio rappresentato dalla detassazione di tali quote anche in fase di tassazione della prestazione finale. (riproduzione riservata)
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