di Michele Damiani

Il professionista non è responsabile di irregolarità contabili nel caso in cui l’amministratore della società di cui tiene la contabilità non gli trasmetta i dati necessari. Nel caso di bancarotta fraudolenta, quindi, l’accusa va interamente a carico dei datori di lavoro che non hanno provveduto al corretto invio dei dati. Ad affermarlo i giudici della V sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 9948/2018, pubblicata lo scorso 5 marzo. La Corte ha confermato il giudizio espresso dalla Corte di appello di Perugia il 9 maggio 2016.
Il caso riguarda due amministratori di una srl imputati dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. I due, presentando ricorso alla Corte di cassazione contro il verdetto d’appello, contestavano l’affermazione per cui indipendentemente dal fatto che la tenuta contabile della società era tenuta da un professionista esterno non c’erano prove che lo stesso avesse ricevuto i necessari dati contabili; per questo motivo la Corte territoriale aveva condannato i due amministratori. Inoltre, agli stessi è stata riconosciuta «una responsabilità di tipo omissivo per mancato controllo dell’operato del commercialista delegato».
Gli Ermellini hanno confermato il giudizio espresso dalla Corte territoriale. Secondo la Cassazione «l’affermazione secondo cui il professionista incaricato della tenuta della contabilità non può essere ritenuto responsabile delle irregolarità contabili, potendo questo tenere e aggiornare i libri solo se gli amministratori della società gli trasmettono i necessari dati, si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte. Nel caso di specie i ricorrenti, nell’affermare la contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata sul punto, non hanno in alcun modo provato che la mancata tenuta della contabilità nell’ultimo anno di esercizio sia stata dovuta alla negligenza del professionista delegato, o che quest’ultimo abbia tenuto i libri difformemente rispetto alle loro indicazioni». Su queste basi la Cassazione ha respinto il ricorso presentato dai due amministratori e ha confermato la condanna espressa dalla Corte di appello.
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