L’anticipo pensionistico
di a cura di Daniele Cirioli
Operazione Ape a regime. A distanza di un anno (l’Ape è stata introdotta dalla legge Bilancio 2017, n. 232/2016), l’operazione è andata a regime con la pubblicazione della circolare Inps n. 28 del 13 febbraio scorso che ha dato il via libera all’Ape volontario e all’Ape aziendale, due dei tre tipi di Ape (l’altro è l’Ape sociale). L’efficacia, tuttavia, decorre dal 1° maggio 2017 e termina il prossimo 31 dicembre nel caso dell’Ape sociale e il 31 dicembre 2019 nel caso di Ape volontario. Con l’Ape, il cittadino può ottenere anzitempo (cioè prima del pensionamento vero e proprio all’età stabilita dalla legge) una quota della pensione maturata. In particolare, può ottenerla dai 63 anni d’età in poi a patto che nei successivi 3 anni e 7 mesi maturi il diritto alla pensione di vecchiaia. Non si tratta di un anticipo vero e proprio di pensione, perché non c’è riduzione dei requisiti, né erogazione anticipata della pensione. Si tratta invece di vero e proprio finanziamento, dello stesso tipo del prestito al consumo.
«Ape» sta per «anticipo pensionistico». La disciplina ne prevede tre tipi: «Ape volontario», «Ape sociale» e «Ape aziendale». Il principale aspetto che li contraddistingue è il soggetto che sostiene i costi: quelli dell’«Ape volontario» li paga il cittadino richiedente; quelli dell’«Ape sociale» li sostiene lo Stato; quelli dell’«Ape aziendale» li sborsa il datore di lavoro.
La domanda di «Ape volontario» può essere presentata in qualunque momento, entro il 31 dicembre 2019, tenendo presente che la decorrenza scatta dal mese successivo a quello della richiesta. Lo stesso per l’«Ape aziendale», che è collegato all’«Ape volontario», previo accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Un termine è fissato soltanto a chi, in possesso dei requisiti, intenda richiedere gli arretrati dal 1° maggio 2017: la richiesta va improrogabilmente inviata entro il 18 aprile.
La domanda di «Ape sociale» può essere fatta solo quest’anno in tre appuntamenti: la prima scadenza è fissata al 31 marzo 2018, termine entro il quale i soggetti che si trovano o che verranno a trovarsi nel corso del 2018 nelle condizioni di accesso all’Ape sociale, devono fare domanda per il riconoscimento del diritto potendo richiedere anche eventuali arretrati dal 1° gennaio 2018 per effetto delle novità della legge Bilancio 2018; la seconda scadenza è fissata al 15 luglio e riguarda sempre coloro che nel corso del 2018 maturano il diritto all’Ape sociale, ma senza diritto agli arretrati; terza scadenza è fissata al 30 novembre: le domande inviate entro questo termine, da parte di soggetti che si trovano o che verranno a trovarsi nel corso del 2018 nelle condizioni di accesso all’Ape sociale, sono approvate dall’Inps solo in presenza di risorse finanziarie (tabella pagina seguente).

APE VOLONTARIO
L’Ape volontario è un «prestito» a tutti gli effetti garantito dalla pensione, dello stesso tipo dei prestiti al consumo (quello per comprare la macchina, il cellulare o il computer). Non è un anticipo di pensionamento, perché non c’è alcuno sconto dei requisiti di accesso alla pensione; e neppure una liquidazione anticipata di pensione. Proprio perché è un prestito ha anche una garanzia (ipoteca), la pensione di vecchiaia, e un prezzo: interessi finanziari più premio di assicurazione contro il rischio premorienza più una commissione al fondo di garanzia dello stato.
La «Ape volontario» può essere richiesto da tutti i lavoratori, sia occupati nel settore pubblico sia nel privato, con la sola esclusione dei professionisti che sono iscritti a casse di previdenza (avvocati, ingegneri, consulenti del lavoro, commercialisti e via dicendo). Pertanto, possono richiederlo i lavoratori dipendenti (subordinati), quelli autonomi (artigiani, commercianti) e anche i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps (co.co.co. ecc.).
Sono esclusi dalla possibilità di richiedere l’Ape volontario i soggetti:
– titolari di pensione diretta, cioè coloro che già siano titolari di una propria pensione da lavoro, alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape», oppure alla data della «domanda di accesso all’Ape»; per contro possono richiederlo i titolari di una pensione indiretta quali sono, ad esempio, coloro che hanno la pensione di reversibilità del coniuge passato a miglior vita;
– per i quali sono previste deroghe agli ordinari requisiti per la pensione di vecchiaia;
– in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia alla data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» ovvero alla data della «domanda di Ape» presentata successivamente (in ritardo rispetto) alla data indicata nella «certificazione del diritto all’Ape», che è il documento rilasciato dall’Inps attestante il diritto di un soggetto a ricevere il prestito pensionistico.
Vi sono poi due particolarità che riguardano due peculiari categorie di lavoratori:
– la prima è quella dei c.d. «salvaguardati». Si tratta dei soggetti che sono in possesso della «certificazione Inps del diritto alla pensione in base ai requisiti vigenti prima della riforma Fornero», i quali possono ottenere l’Ape a condizione che, prima della presentazione della «domanda di Ape», rinuncino alla predetta certificazione (rinuncino cioè al diritto di poter mettersi in pensione prima, con i requisiti previgenti alla riforma Fornero del 2011);
– la seconda è quella dei c.d. «optanti», cioè dei soggetti che hanno esercitato la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con la regola contributiva, i quali possono ottenere l’Ape volontario a condizione che alla data del 31 dicembre 2011 non abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia. L’opzione (un esempio è la c.d. «opzione donna»), si ricorda, è stata introdotta dalla riforma Dini delle pensioni (legge n. 335/1995), la quale ha cambiato le regole di calcolo delle pensioni ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 non avessero maturato 18 anni di contributi. A tali lavoratori, infatti, ha reso applicabile la regola contributiva di calcolo della pensione (l’importo è determinato sui contributi versati) al posto dell’allora vigente regola retributiva (in base alla quale, invece, l’importo della pensione è calcolato sulla retribuzione percepita) e lasciata vigente con esclusivo riferimento ai lavoratori che, alla predetta data del 31 dicembre 1995, avessero maturato almeno 18 anni di contributi (per completezza di discorso si ricorda che dal 1° gennaio 2012, per effetto della riforma Fornero, a tutti i lavoratori si applica la regola contributiva) (tabella Ape volontario).

I requisiti.
La «Ape volontario» può essere richiesto a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
a) anagrafico = età non inferiore a 63 anni alla data di presentazione della «domanda di Ape» e tale che consenta la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (età) entro 3 anni e 7 mesi (i requisiti per la pensione di vecchiaia sono indicati in tabella);
b) contributivo = anzianità contributiva non inferiore a 20 anni alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape»;
c) importo lordo della pensione (solo per i lavoratori in regime contributivo, che hanno, cioè, il primo accredito di contributi dopo il 31 dicembre 1995) = la pensione di vecchiaia, in via prospettica, deve risultare non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape»;
d) importo netto della pensione = l’importo della (futura) pensione di vecchiaia, al netto della rata di ammortamento del debito corrispondente all’Ape richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’Inps alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape».
Attenzione al momento in cui verificare i requisiti; come detto sono diversi: in alcuni casi la verifica è prevista alla data di presentazione della «domanda di Ape» e in altri casi a quella di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape».
Vediamo i singoli requisiti.

Requisito anagrafico
L’Ape volontario può essere richiesto dai soggetti che, alla data di presentazione della «domanda di Ape», hanno un’età tale che consenta loro di maturare il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi. In verità, la norma richiede anche l’età sia non inferiore a 63 anni, e ciò è ovvio proprio per la condizione prima detta (cioè di un’età tale che consenta di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi). Ma non è tutto; infatti, tenuto conto che la durata minima dell’Ape è di sei mesi, l’età deve essere anche tale che il diritto all’Ape venga maturata per una durata non inferiore a sei mesi; ossia che sia tale da consentire di maturare il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi «ma non prima di sei mesi». Ai fini del perfezionamento del requisito anagrafico si tiene conto degli adeguamenti agli incrementi della c.d. «speranza di vita» alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» (si ricorda che il prossimo incremento, di cinque mesi, scatterà il 1° gennaio 2019).

Requisito contributivo
Alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» il soggetto richiedente deve avere almeno 20 anni di contributi utili a conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. Ai fini del perfezionamento del predetto requisito contributivo:
– si tiene conto di tutti i contributi a qualsiasi titolo versati o accreditati;
– non si tiene conto di maggiorazioni e/o rivalutazioni dei contributi riconosciuti dalla legge (ad esempio, non vale la maggiorazione per esposizione all’amianto che consente di fare valere 1,5 volte i contributi);
– non trovano applicazione le norme sulla totalizzazione dei periodi assicurativi italiani con quelli esteri maturati in Paesi Ue, Svizzera, See o extracomunitari convenzionati con l’Italia;
– rilevano i periodi contributivi oggetto di ricongiunzione, gratuita o onerosa, se alla data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» sia stato perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto (nel caso di ricongiunzione onerosa);
– i contributi oggetto di riscatto sono valutabili per la durata corrispondente all’importo di onere effettivamente versato alla data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape». Pertanto, nelle ipotesi di pagamento rateale, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato ai fini del diritto all’Ape, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione entro la data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape».

Requisito dell’importo lordo della pensione
Ai lavoratori che hanno il primo accredito contributivo dopo il 31 dicembre 1995 (lavoratori in «regime contributivo»), occorre verificare che l’importo di pensione maturato alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» risulti d’importo non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale, ossia non inferiore a 679,50 euro mensili nel 2018 (quando l’assegno sociale vale 453 euro mensili).

Requisito dell’importo netto della pensione
Alla data della «domanda di certificazione del diritto all’Ape» è richiesto che il soggetto abbia maturato un importo di pensione di vecchiaia, al netto della rata di ammortamento del debito corrispondente all’Ape richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il minimo Inps. Ciò significa, a valore corrente, che la futura pensione di vecchiaia deve essere calcolata in misura non inferiore 710,38 euro mensili, considerato che il minimo Inps nel 2018 è pari a 6.596,46 euro annui, cioè 507,42 euro mensili. Il calcolo dell’importo della pensione, ha spiegato l’Inps (nella circolare n. 28/2018), è effettuato in base agli elementi presenti negli archivi dell’Inps alla data di presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape».

Compatibilità con lavoro.
L’Ape volontario è compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito. Ciò significa che può essere richiesta anche da chi sia occupato, da chi sia in cassintegrazione oppure sia disoccupato e stia percependo la Naspi (che è l’indennità di disoccupazione). Inoltre, è cumulabile anche con l’«Ape sociale».

Quanto vale.
Per legge, l’importo minimo dell’Ape ottenibile è pari a 150 euro; l’importo massimo, invece, è fissato in base all’ammontare mensile di pensione di vecchiaia maturato alla presentazione della «domanda di certificazione del diritto all’Ape», nonché alla durata del periodo di erogazione dell’Ape (che corrisponde al periodo che va dal mese successivo a quello di presentazione della «domanda di Ape» alla data di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia), nonché alle seguenti ulteriori condizioni:
– l’importo massimo deve garantire che l’importo mensile della futura pensione di vecchiaia, al lordo dell’Irpef e al netto della rata di ammortamento del prestito per l’Ape richiesta, risulti pari o superiore a 1,4 volte il minimo dell’Inps (710,38 euro mensili);
– l’importo massimo non deve superare:
a) il 75% dell’importo mensile della futura pensione di vecchiaia, se la durata di erogazione dell’Ape è superiore a 36 mesi;
b) l’80% dell’importo mensile della futura pensione di vecchiaia, se la durata di erogazione dell’Ape è superiore a 24 e pari o inferiore a 36 mesi;
c) l’85% dell’importo mensile della futura pensione di vecchiaia, se la durata di erogazione dell’Ape è compresa tra 12 e 24 mesi;
d) il 90% dell’importo mensile della futura pensione di vecchiaia, se la durata di erogazione dell’Ape è inferiore a 12 mesi;
– l’importo massimo, alla data di presentazione della «domanda di Ape», deve essere tale da determinare una rata di ammortamento mensile del debito Ape che, sommata a eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata del periodo di erogazione dell’Ape, non risulti superiore al 30% dell’importo mensile della futura pensione di vecchiaia, al netto di eventuali rate per debiti erariali e di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi, indicati dal richiedente nella domanda di Ape.

Come si richiede.
L’accesso all’Ape richiede la presentazione di tre domande in due tempi diversi:
la prima è la «domanda di certificazione del diritto all’Ape» e serve come richiesta (appunto) della certificazione del diritto all’Ape, presupposto necessario e indispensabile per l’accesso all’anticipo pensionistico;
la seconda è la «domanda di Ape volontario» ed è (appunto) la richiesta vera e propria dell’Ape e deve essere necessariamente presentata unitamente alla «domanda di pensione di vecchiaia» (la terza), la cui efficacia resta tuttavia condizionata all’accesso al finanziamento.
Tutte le domande si presentano all’Inps telematicamente.

La «domanda di certificazione del diritto all’Ape» (prima istanza).
Va presentata all’Inps attraverso il portale internet, direttamente dall’interessato o tramite patronato, al quale l’interessato abbia rilasciato formale delega (la presenza di delega è una situazione verificata dall’Inps). Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, se i requisiti risultano tutti soddisfatti, l’Inps comunica al richiedente, sempre attraverso il sito internet, la certificazione del diritto all’Ape, indicando altresì:
la data di maturazione del requisito dell’età che consente di presentare la domanda di Ape, cioè il giorno a partire dal quale il richiedente, può presentare la domanda di Ape. È ovvio che può trattarsi anche di un giorno già trascorso, perché ad esempio il richiedente ha già tutti i requisiti/condizioni maturati per richiedere l’Ape;
la durata massima del finanziamento (in genere variabile da 6 a 43 mesi);
gli importi minimo e massimo della quota mensile di Ape ottenibile.
Qualora invece non sia accertato il possesso dei requisiti, l’Inps comunica all’interessato il rigetto della domanda. Nei successivi 30 giorni, l’interessato può fare istanza di riesame. Nell’uno e nell’altro caso (accoglimento o rigetto della domanda) l’Inps invia all’interessato un messaggio di posta elettronica (e-mail) contenente l’avviso dell’avvenuta pubblicazione, sul sito internet, della sua comunicazione relativa all’Ape (accoglimento o rigetto).

La «domanda di Ape» (seconda istanza).
Le operazioni si fermano qui per chi riceva rigetto dall’Inps alla richiesta della certificazione del diritto all’Ape volontario. Chi riceva l’ok dell’Inps, riceve cioè la certificazione del diritto all’Ape, per poter fruire effettivamente dell’Ape volontaria deve ancora presentare all’Inps la domanda di Ape e quella di pensione di vecchiaia. La domanda di Ape va sottoscritta con firma elettronica avanzata (si veda tabella in pagina) e presentata all’Inps mediante uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello (si veda tabella in pagina). L’invio è telematico, sempre dal sito internet dell’Inps, e può avvenire direttamente da parte del richiedente o attraverso un patronato, formalmente delegato dal richiedente. La domanda può essere inviata entro e non oltre il 31 dicembre 2019.
La domanda di Ape è unica, ma comprende diversi documenti:
la proposta del contratto di finanziamento con indicazione dell’istituto finanziatore scelto dall’interessato tra quelli che aderiranno all’accordo quadro (cioè della banca che eroga il prestito);
la proposta di contratto di assicurazione contro il rischio di premorienza, con indicazione della compagnia di assicuratrice scelta;
l’istanza di accesso al «fondo di garanzia».
L’erogazione dell’Ape ha sempre decorrenza successiva alla domanda; tuttavia, chi possiede i requisiti per il diritto già dal 1° maggio 2017 (ossia dall’originaria decorrenza di legge), può richiedere la liquidazione degli arretrati. Ciò è possibile solo e soltanto facendo la domanda di Ape entro 6 mesi dall’entrata in vigore del Dpcm, ossia entro il 18 aprile 2018.
Nella domanda di Ape il soggetto richiedente indica:
di voler accedere o meno al finanziamento supplementare per potersi garantire l’erogazione dell’Ape fino all’effettiva età di pensionamento qualora, durante la fase di erogazione dell’Ape, intervenga l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita;
l’importo mensile di Ape desiderato, entro i limiti dell’importo minimo e di quello massimo certificati dall’Inps;
l’importo di eventuali rate per debiti erariali;
l’importo di eventuali rate per prestiti con periodo di ammortamento residuo superiore alla durata di erogazione dell’Ape;
l’importo di eventuali assegni divorzili, di mantenimento dei figli e di assegni stabiliti in sede di separazione tra i coniugi.
Sulla base dell’importo mensile di Ape richiesta viene conseguentemente determinata la rata di ammortamento mensile (rata di rimborso del prestito) che, ovviamente, deve risultare compatibile con l’ammontare massimo di Ape mensile ottenibile certificato dall’Inps.
Nella domanda di Ape, inoltre, il soggetto richiedente dichiara sotto la sua responsabilità di:
non avere, nei confronti delle banche o di altri operatori finanziari, esposizioni per debiti scaduti o sconfinanti (intendendosi con ciò l’utilizzo di fondi in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente, in assenza di apertura di credito, ovvero in eccedenza rispetto all’apertura di credito concessa) e non pagati da oltre 90 giorni;
non essere a conoscenza di essere attualmente registrato negli archivi della centrale dei rischi gestita dalla Banca d’Italia e non aver ricevuto comunicazioni relative all’iscrizione in un sistema di informazioni creditizie gestito da soggetti privati, per l’inadempimento di uno o più prestiti, quali mutui, finanziamenti o altre forme di indebitamento;
non aver avviato o essere oggetto di procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento (legge n. 3/2012);
non avere pignoramenti in corso o estinti senza integrale soddisfazione dei creditori;
non avere protesti a proprio carico e di non essere registrato nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari istituito presso la Banca d’Italia (denominato Centrale di allarme interbancaria – Cai).
All’atto di presentazione della domanda di Ape il richiedente riceve l’informativa precontrattuale e contrattuale, anche ai fini della normativa in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, rilasciata dall’istituto finanziatore e dall’impresa assicuratrice con modalità informatiche (cioè online).

La «domanda di pensione di vecchiaia» (terza istanza).
Attenzione; la domanda di pensione di vecchiaia non è revocabile: chiedendo l’Ape volontario si chiede anche la pensione di vecchiaia, senza possibilità di fare marcia indietro, di ricevere cioè l’Ape e poi non mettersi più in pensione. Può risultare priva di effetti soltanto nei casi di:
recesso dal contratto di finanziamento e di assicurazione;
reiezione della domanda di Ape;
presentazione, durante la fase di erogazione dell’Ape, di una domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia in base ai requisiti ordinari;
estinzione anticipata totale del finanziamento nella fase di erogazione dello stesso.

Due settimane per ripensarci.
Come accennato, la domanda di Ape e quella di pensione di vecchiaia sono irrevocabili: una volta presentate, il richiedente non può più avere ripensamenti, salvo che in un breve lasso di tempo, di 14 giorni, durante il quale può esercitare il «diritto di recesso», diritto che normalmente è riconosciuto dalle leggi bancarie a tutti i contratti di prestito (e l’Ape è un comunissimo contratto di prestito). Esclusivamente ai fini dell’Ape, inoltre, è della stessa durata di 14 giorni anche il termine per esercitare l’altro diritto di recesso, quello dal contratto di assicurazione. Il termine di ripensamento (14 giorni), attenzione, non decorre dalla data di presentazione delle domande (Ape e pensione), ma da quella di perfezionamento dell’Ape. Tale data corrisponde al giorno in cui l’Inps pubblica, in formato elettronico, nella sezione riservata al richiedente del sito internet, l’accettazione del contratto di finanziamento e l’accettazione della proposta di assicurazione (cioè l’ok all’Ape). Di tale pubblicazione il richiedente ne ha conoscenza diretta perché, contestuale alla pubblicazione, l’Inps invia una e-mail d’informazione. In alternativa, e la cosa è raccomandabile, il richiedente può delegare il patronato alla verifica dello stato della documentazione relativa alla domanda di Ape.
Come detto, la domanda di Ape pur essendo unica comprende diversi documenti e, precisamente: la richiesta di finanziamento con indicazione della banca scelta; la richiesta di assicurazione, con indicazione della compagnia di assicurazione scelta; la richiesta di adesione al fondo di garanzia. Sui primi due contratti, come accennato, il richiedente ha il diritto di ripensamento per 14 giorni. In caso di recesso da uno dei due contratti (quello di finanziamento o quello di assicurazione), diventa inefficace tutta la domanda di Ape, ossia tutti i documenti di cui si compone: la domanda di Ape; l’altro contratto, rispettivamente quello di assicurazione se il recesso riguarda il contratto di finanziamento ovvero quello di finanziamento se il recesso riguarda il contratto di assicurazione; l’istanza di accesso al fondo di garanzia; la domanda di pensione di vecchiaia che, necessariamente, è presentata insieme alla domanda di Ape.

SPID (l’autenticazione digitale)
Per presentare la domanda di Ape è indispensabile il possesso di una propria identità digitale, in sigla SPID. Per ottenerla è necessario registrarsi a uno dei quattro identity provider (cioè dei «gestori di siti internet che garantiscono l’identità degli iscritti»): Poste, Tim, InfoCert e Sielte. La SPID, in altre parole, è lo strumento attraverso il quale lo Stato riconosce gli utenti «telematici» (i cittadini). Per richiedere le credenziali SPID occorre essere maggiorenni e avere a propria disposizione:
un indirizzo e-mail
un numero di telefono cellulare
un documento di identità valido (carta di identità o passaporto), fotografato o digitalizzato da poterlo caricare sul sito internet
la propria tessera sanitaria con il codice fiscale, fotografata o digitalizzata da poterla caricare sul sito internet.
SPID è gratuito e le credenziali rilasciate da Infocert, Poste, Sielte e Tim sono tutte uguali; si può, quindi, scegliere liberamente il soggetto per la procedura di riconoscimento. Esistono, invece, diversi livelli di sicurezza delle credenziali SPID (per l’Ape è necessario avere almeno il livello 2):
il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente;
il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore – permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password);
il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico (es. smart card) per l’identificazione.

LA FIRMA ELETTRONICA
La «firma elettronica» è l’equivalente elettronico della firma autografa: quando si appone la propria firma autografa su un documento cartaceo, ci si attribuisce la paternità dello stesso o si afferma di acconsentire al contenuto del documento; lo stesso accade apponendo la firma elettronica a un documento informatico. Usata correttamente, la firma elettronica garantisce che:
il destinatario possa verificare l’identità del mittente (autenticità)
il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio)
il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità).
La legge (art. 1 del dlgs n. 82/2005) prevede diversi tipi di firma elettronica:
«firma elettronica»:l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo d’identificazione informatica;
«firma elettronica avanzata»: insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento egarantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati;
«firma elettronica qualificata»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
«firma digitale»: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

La liquidazione del prestito.
L’Ape decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda («domanda di Ape») da parte dei soggetti che siano in possesso della certificazione rilasciata dall’Inps e sempreché (ovviamente) a quest’ultima data risultino perfezionati tutti i requisiti necessari. Come già accennato, per i soggetti che, avendo maturato i requisiti nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 18 ottobre 2017, presentano «domanda di Ape» entro il 18 aprile 2018 chiedendo il pagamento dei ratei arretrati maturati, l’Ape decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento degli stessi requisiti (ovviamente, in tal caso, la decorrenza non può essere comunque anteriore al 1° maggio 2017).
L’erogazione del prestito avviene, invece, a cura dell’istituto finanziatore (banca), a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al perfezionamento del prestito stesso (purché sia un giorno bancabile, altrimenti si va al giorno bancabile successivo; non sono bancabili i giorni di sabato, domenica e festivi in genere), con corresponsione dei ratei arretrati maturati dalla data di decorrenza.
L’erogazione dell’Ape avviene in quote di pari importo per 12 mensilità annue, fino al mese di maturazione del requisito anagrafico (età) per il diritto alla pensione di vecchiaia.
L’Ape è incompatibile con la percezione di una qualsiasi pensione diretta. Pertanto, qualora durante la sua fase di erogazione il beneficiario presenti domanda di pensione diretta, prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’Inps ne dà comunicazione alla banca che, di conseguenza, sospenderà l’erogazione dell’Ape (non comporta la sospensione dell’Ape, invece, la presentazione della domanda di pensione ai superstiti). Qualora dovesse esserci il rifiuto della domanda di pensione diretta, l’Inps ne dà comunicazione alla banca che riprenderà l’erogazione dell’Ape con corresponsione anche delle mensilità arretrate sospese.

La restituzione del prestito.
Una volta che il beneficiario di Ape raggiunge il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia (al compimento, cioè, dell’età per la pensione di vecchiaia), l’Inps liquiderà questa pensione provvedendo ad applicarvi le ritenute a titolo di rimborso del prestito Ape, il cui ammontare complessivo con relativo piano di ammortamento e specificazione dell’importo della singola rata mensile da trattenere in pensione è tutto indicato dalla banca. Il rimborso del prestito avverrà a rate mensili, per la durata di 20 anni (in tutto, quindi, 240 rate mensili), da quando il beneficiario avrà un’età di 67 anni circa e fino a quando non spegnerà le 87 candeline!

L’estinzione anticipata del prestito.
Il beneficiario di Ape può fare richiesta di estinzione, parziale o totale, del prestito alla banca, attraverso l’apposita sezione del sito internet dell’Inps. In caso d’estinzione anticipata totale, la banca comunica all’Inps l’avvenuta estinzione e trasmette la relativa liberatoria a seguito della quale, nel caso l’estinzione anticipata totale intervenga nella fase di erogazione dell’Ape, l’Inps considera priva di effetti la domanda di pensione di vecchiaia. Qualora, invece, il piano di recupero del prestito Ape sia stato già avviato, l’Inps provvederà a interrompere la ritenuta sulla rata del prestito dalla prima mensilità pensione.
Nel caso di richiesta di estinzione anticipata parziale del debito, la banca comunica all’Inps il nuovo piano di rimborso del prestito Ape con l’importo della nuova rata da trattenere sulla pensione. L’Inps, di conseguenza, applicherà la trattenuta aggiornata dalla prima mensilità di pensione successiva alla comunicazione della banca. Ovviamente, eventuali somme trattenute indebitamente sulle rate mensili di pensione, successivamente all’estinzione anticipata del debito, parziale o totale, saranno rimborsate al pensionato.

Il regime fiscale.
Trattandosi di un «prestito», sull’Ape non si pagano tasse (Irpef) e quanto ricevuto a tale titolo (a titolo cioè di Ape) non concorre a formare il reddito. Sulle rate mensili percepite di Ape, in altre parole, non si troverà alcuna ritenuta fiscale, né l’importo complessivamente incassato in un anno dovrà essere dichiarato ai fini fiscali sulla dichiarazione dei redditi (730 o Redditi).

Interessi ridotti da un credito d’imposta.
A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza, è riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a un ventesimo di quanto complessivamente pattuiti nei relativi contratti (a titolo di interessi e di premi assicurativi). Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’Inps per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento della pensione di vecchiaia. Pertanto, l’Inps procederà a restituire mensilmente agli interessati, a partire dalla prima rata di pensione, il 50% del totale degli interessi e del premio assicurativo di premorienza rapportato a mese, sulla base degli importi totali comunicati rispettivamente dalla banca e dalla compagnia di assicurazione. Utilizzando il simulatore online dell’Inps si viene a conoscenza anche a quanto ammonta il credito d’imposta. L’Inps, in particolare, mette a confronto l’importo della rata per il rimborso del prestito sia al lordo che al netto del credito d’imposta riconosciuto.

La buonuscita per i dipendenti pubblici.
Un’annotazione interessa soltanto i dipendenti pubblici. Costoro, come noto, sono soggetti a particolari regole per cui, una volta andati in pensione, devono aspettare 24 mesi (in genere) prima di ricevere la liquidazione della buonuscita (trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto lavoro o indennità di fine servizio ecc.). In caso di richiesta di Ape volontario, i termini per la liquidazione della buonuscita (cioè i 24 mesi di attesa) decorrono dalla data di collocamento a riposo e non dalla data di accesso all’Ape.

Banche e compagnie «super garantite»
L’Ape, come detto, prevede un costo accessorio (premio di assicurazione) affinché, nel caso il percettore passi a miglior vita, il debito residuo non ricada sugli eredi. In altre parole, qualora dovesse morire, il beneficiario di Ape non lascerà alcun onere a carico dei familiari in quanto i suoi debiti finanziari per l’Ape verranno saldati dalla compagnia di assicurazione.
Oltre questa estrema ipotesi, però, possono verificarsi anche altre situazioni di rata di prestito Ape non saldata. Può succedere, ad esempio, che, per un mese (o anche più mesi), la pensione risulti «incapiente», cioè sia d’importo tale da non essere sufficiente a consentire la trattenuta della rata di prestito Ape (ad esempio, perché si è dovuto pagato il saldo o l’acconto delle tasse). Che cosa succede in questi casi? In tali casi, la rata non recuperata è trattenuta dall’Inps su eventuali ulteriori pensioni di cui il soggetto pensionato ex beneficiario di Ape sia titolare, con esclusione dei trattamenti assistenziali. L’Inps procederà a tali operazioni di recupero anche sui successivi ratei di pensione, per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del rateo di pensione risultato incapiente. Attenzione, però. Una volta trascorsi i 180 giorni e nel caso in cui l’ammontare totale dell’importo non trattenuto per incapienza sia superiore a 200 euro, la banca può attivare con propria domanda il «Fondo di Garanzia» cosa che farà scattare il recupero dell’80% del debito residuo a carico del beneficiario di Ape. Conseguentemente all’attivazione del fondo di garanzia, il piano di ammortamento del debito con trattenuta mensile su pensione è interrotto e il gestore del «Fondo di Garanzia», cioè l’Inps, si attiva coprendo il debito della banca, ma attivando parallelamente il recupero di quanto erogato alla banca e dell’80% del debito residuo, maggiorato degli interessi legali, attraverso gli strumenti ordinari di riscossione dei contributi non versati. In particolare, l’Inps procede al recupero nei confronti del beneficiario di Ape e dei suoi eventuali eredi chiedendo la restituzione in unica soluzione e, in subordine, con pagamento rateale nel limite massimo di 36 mesi. Il piano rateale potrà prevedere trattenute su pensione, qualora sussistente (garantendo l’erogazione di una pensione mensile non inferiore al minimo Inps e comunque con trattenuta non superiore a un quinto dell’importo lordo mensile della pensione) o anche con rimessa diretta in denaro. Qualora per i predetti limiti (importo minimo di pensione e limite delle trattenute a un quinto della pensione) non fosse possibile il recupero totale del debito, operando solo con il piano rateale di trattenute dirette sulla pensione in 36 mesi, l’Inps imposterà anche un piano rateale con pagamento in denaro contestuale e complementare nello stesso limite di 36 mesi.
Qualora il beneficiario di Ape o suoi eventuali eredi dovessero risultare inadempienti con il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, l’Inps procederà a notificare una diffida ad adempiere alle rate insolute, con l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento nei 30 giorni successivi alla notifica, procederà all’emissione dell’Avviso di addebito (quello già previsto e operativo per i debiti contributivi) che ha valore di titolo esecutivo (per cui, in caso di mancato pagamento, l’Inps può incaricare Equitalia di esperire le azioni utili al recupero del credito come il pignoramento).
Qualora nemmeno con questa procedura l’Inps dovesse riuscire a recuperare il debito oppure in mancanza di eredi c’è ancora un’altra soluzione che preserva da ogni rischio le banche: è la garanzia dello Stato. Una garanzia che opera qualora il fondo di garanzia risulti inadempiente, in tutto o solo parzialmente, in relazione agli impegni assunti a titolo di garante. Infatti, una volta trascorsi 60 giorni dall’inadempimento del fondo di garanzia, la banca può trasmettere la richiesta di escussione della garanzia dello Stato al ministero dell’economia e all’Inps, che procede all’istruttoria, trasmettendone le risultanze e il parere motivato al predetto dicastero il quale, pertanto, pagherà al posto del beneficiario di Ape.

Una simulazione dei costi.
Conviene o non conviene l’Ape volontario? Non è facile rispondere alla domanda, perché la convenienza può non dipendere solo da un calcolo economico (costo/benefici), ma anche (se non soprattutto) da esigenze personali. Chi vuol farsi un’idea generica sulla convenienza può considerare che l’operazione «costa» circa il 40% se l’Ape è erogata fino a 24 mesi e il 45% se la durata va oltre. In realtà, il costo è esattamente il doppio, 80% ovvero 90%, ma pesa per la metà grazie allo sconto fiscale determinato dal riconoscimento del credito d’imposta, come detto pari al 50% degli oneri. Probabilmente, andando in banca e ipotecando la propria casa di abitazione, si riesce a ricavare uno stesso prestito a condizioni migliori. Questi indici di costo significano che per 10 mila euro di Ape volontaria bisogna restituirne circa 15 mila. La restituzione è fatta in 240 rate mensili, cioè in 20 anni, a partire da quando si comincerà a intascare la pensione di vecchiaia: mese in più mese in meno, dai 67 anni agli 87 anni di età (certo, c’è anche da scommettere di arrivare a quest’età ).
Per comprendere meglio la propria situazione si può operare col simulatore online dell’Inps (il link diretto è: https://servizi2.inps.it/servizi/SimulatoreAPE/(S(ewv523mxztobaqidqq51mxlc))/Pages/Informativa.aspx)
In tabella sono riprodotti i risultati di due simulazioni: un lavoratore dipendente e un co.co.co. che raggiungono l’età per la pensione di vecchiaia tra tre anni (nel 2021). Per entrambi, l’Ape è ipotizzato che venga scelta per 43 mesi (cioè senza finanziamento aggiuntivo) nell’importo massimo possibile. A fronte dell’anticipo, entrambi i lavoratori devono farsi carico di un costo (interessi e premi assicurativi) del 45% dell’Ape ricevuta: la metà del costo reale, così ridotta dal credito d’imposta riconosciuto direttamente dall’Inps.

APE SOCIALE
L’Ape sociale dà la possibilità di mettersi a riposo prima del tempo, in attesa di maturare l’età per la pensione di vecchiaia (66 e 7 mesi nel 2018; 67 anni nel 2019 e 2020), a chi ha almeno 63 anni di età e versa in situazione di disagio economico, mediante erogazione di un sussidio mensile il cui importo massimo è di 1.500 euro lordi (a carico dello stato). Proprio perché a carico dello Stato, l’Ape (sta per «anticipo pensionistico») è detto «sociale» per distinguerla dal suo omonimo (Ape) «volontario», che è sempre un anticipo pensionistico ma pagato per intero dallo stesso soggetto beneficiario.
La legge Bilancio del 2018 ha operato una mini-riforma per quest’ultimo anno di operatività dell’Ape sociale (scadrà, infatti, il prossimo 31 dicembre), con una serie di novità che, a volerle sintetizzare, sono:
1) ampliamento della platea dei beneficiari;
2) riduzione del requisito contributivo per il diritto (30/36 anni) a favore delle donne con figli, in misura di 12 mesi per ciascun figlio fino a un massimo di 24 mesi;
3) eliminazione del requisito dell’applicazione, da parte del datore di lavoro, della tariffa Inail con tasso non inferiore al 17 per mille per le lavorazioni gravose.
Requisiti e condizioni.
Potenziali interessati all’Ape sociale sono tutti i lavoratori iscritti all’Inps, compresi quelli della gestione separata. Queste le condizioni per il diritto all’Ape sociale:
a) aver cessato l’attività lavorativa;
b) non essere titolare di una pensione diretta;
c) trovarsi in una delle «particolari» situazioni tutelate (si veda tabella);
d) far valere un minimo di 30 anni di contributi (36 anni per chi svolge attività cd «gravose»);
e) maturare una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’Inps (710 euro circa).
Le particolari situazioni tutelate sono le seguenti:
a) anzianità contributiva di almeno 30 anni e versare in stato di disoccupazione per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di licenziamento economico (art. 7, della legge n. 604/1966) e aver concluso la fruizione, da almeno tre mesi, dell’intera indennità di disoccupazione spettante (Naspi, Dis-Coll ecc.). Dal 1° gennaio 2018 rientrano in questa categoria anche i lavoratori il cui stato di disoccupazione deriva dalla scadenza naturale di un contratto a termine, a patto che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per una durata di almeno 18 mesi (resta ferma l’altra condizione della completa fruizione da tre mesi dell’indennità di disoccupazione). L’Inps ha precisato che l’arco temporale dei 36 mesi entro il quale individuare 18 mesi di rapporto di lavoro dipendente decorre, a ritroso, dalla data di scadenza del rapporto di lavoro a termine o da ultimo svolto al momento della domanda di verifica delle condizioni e sulla base della quale il soggetto chiede di poter beneficiare dell’Ape sociale. Ai fini del computo dei 18 mesi, che possono essere anche non continuativi, si tiene conto della durata del/i rapporto/i di lavoro dipendente, presenti nel predetto arco temporale, risultanti dagli archivi UNILAV;
b) anzianità contributiva di almeno 30 anni e al momento della richiesta dell’Ape sociale assistere, da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di I grado, convivente, con handicap grave (ex lege n. 104/1992). Dal 1° gennaio 2018 sono aggiunti i parenti di II grado (conviventi), qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbiano compiuto 70 anni d’età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (divorziati ecc.). L’Inps ha precisato che per l’individuazione delle patologie invalidanti, in presenza delle quali la domanda di verifica delle condizioni di accesso all’Ape sociale può essere presentata anche da parenti di 2° grado o affini entro il 2° grado, si fa riferimento solo alle patologie a carattere permanente indicate dall’art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 del dm n. 278/2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi (ex art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000). Inoltre, sempre l’Inps ha spiegato che l’espressione «mancanti» va intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale non riconosciuto), ma ricomprende pure ogni altra condizione giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. Riguardo alle ulteriori condizioni, l’Inps ha ancora precisato che il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto il periodo in questione (i 6 mesi, pertanto, devono intendersi continuativi); lo status di persona con disabilità si acquisisce alla data dell’accertamento riportata nel verbale rilasciato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 ovvero, in caso di sentenza o di riconoscimento a seguito di omologa conseguente ad accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445-bis c.p.c., dalla data del decreto di sentenza/omologa, salvo che nel provvedimento non si faccia decorrere tale status da una data anteriore; per l’accertamento del requisito della convivenza è condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento); il verbale d’invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992; pertanto, non consente l’accesso all’Ape sociale, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di handicap in situazione di gravità;
c) anzianità contributiva di almeno 30 anni ed essere riconosciuto invalido civile di grado almeno pari al 74%;
d) essere un lavoratore dipendente in possesso di anzianità contributiva di almeno 36 anni, che alla data della domanda di accesso all’Ape sociale svolge da almeno sei anni, in via continuativa, una o più delle previste attività (elencate all’allegato A del dpcm riprodotto in tabella in pagina). Due le novità per questa «situazione», entrambe operative a partire dal 1° gennaio 2018. La prima concerne le «attività», alle quali vengono aggiunte: operai siderurgici, braccianti agricoli, marittimi imbarcati e pescatori. La seconda riguarda il calcolo del periodo di svolgimento dell’attività: da almeno sette anni negli ultimi dieci, ovvero almeno sei anni negli ultimi sette.
In tutti questi casi (lett. da «a» a «d»), ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (30 anni ovvero 36 anni solo nella situazione «d»), si tiene conto di tutta la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo all’Inps (quindi anche quella figurativa), considerando una sola volta gli eventuali versamenti contributivi per periodi coincidenti di attività. A favore delle lavoratrici donne e, in particolare, alle «madri», dal 1° gennaio 2018 è previsto il diritto a uno sconto di 1 anno del requisito contributivoper il diritto all’Ape sociale per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni. L’Inps ha precisato che, per l’applicazione della riduzione, ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi. Pertanto, le madri con due figli possono accedere all’Ape sociale con 28 anni di contributi (34 anni, se risultano addette a lavori gravosi), mentre quelle con un figlio con 29 anni di contributi (35 anni per i lavori gravosi).

LE LAVORAZIONI AGEVOLATE DALL’APE SOCIALE
– Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
– Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
– Conciatori di pelli e di pellicce
– Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
– Conduttori di mezzi pesanti e camion
– Personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
– Professioni infermieristiche definite dal dm 14 settembre 1994, n. 739 e professioni ostetriche definite dal dm 14 settembre 1994, n. 740 con attività di lavoro organizzato a turni e svolte in strutture ospedaliere
– Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
Le professioni comprese in questa unità assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane, in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attività quotidiane, a curarsi e a mantenere livelli accettabili di qualità della vita. Attività espletate anche presso le famiglie:
– Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido
L’ambito della scuola dell’infanzia comprende: a. servizi educativi per l’infanzia (articolati in: nido e micro-nido; servizi integrativi; sezioni primavera); b. scuole dell’infanzia statali e paritarie.
– Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
– Professioni che provvedono alle operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci all’interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese, organizzazioni e per famiglie; raccolgono e trasportano bagagli dei viaggiatori e dei clienti di alberghi e di altre strutture ricettive
– Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
– Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
– Operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca
– Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di coop
– Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non compresi nel dlgs n. 67/2011
– Marittimi imbarcati e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne

Bisogna cessare il lavoro.
La concessione dell’Ape sociale richiede necessariamente la cessazione dell’eventuale attività lavorativa svolta e non spetta a chi sia già titolare di pensione diretta (spetta, per contro, a chi già percepisca una pensione indiretta, cioè di reversibilità). Inoltre, non è cumulabile con altri eventuali redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui (fino a tal importo, invece, si può lavorare e intascare l’Ape sociale in attesa della pensione di vecchiaia) e con l’indennità di disoccupazione. L’Ape sociale, erogata mensilmente su 12 mensilità nell’anno (non è prevista la tredicesima), è pari all’importo della rata della pensione calcolata al momento dell’accesso all’Ape sociale e, in ogni caso, fino a un importo massimo mensile lordo di 1.500 euro.

Come si richiede.
Il procedimento di riconoscimento e attribuzione dell’Ape sociale prevede la presentazione di due distinte domande, con tempistiche differenti.

Prima domanda: diritto all’Ape sociale.
Chi intenda prepensionarsi con l’Ape sociale deve per prima cosa ottenere il riconoscimento del diritto. Il riconoscimento è fatto dall’Inps, a seguito di domanda da parte dell’interessato. In conseguenza della mini-riforma 2018, sono stati parzialmente modificati i termini per fare questa domanda. I soggetti che si trovano o verranno a trovarsi nel corso dell’anno 2018 nelle condizioni di aver diritto di accesso all’Ape sociale, infatti, possono presentare questa domanda entro il 31 marzo ed entro il 15 luglio 2018 (il secondo termine è in deroga a quanto fissato dal regolamento approvato dal dpcm n. 88/2017). Pertanto, i termini rimodulati per la presentazione della domande di verifica del diritto, per il 2018, sono: 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre. Attenzione, però: le domande presentate oltre i termini di scadenza (c.d. ordinari), cioè del 31 marzo o 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione solo se all’esito del monitoraggio dello «scaglione» precedente residuano le risorse finanziarie necessarie.
L’esito della domanda di riconoscimento del diritto di accesso all’Ape sociale è comunicato dall’Inps all’interessato. Corrispondentemente alla modifica dei termini di presentazione delle domande sono cambiati pure i termini entro i quali l’Inps è tenuto a comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande (si veda tabella). In particolare, l’Inps comunica:
a) il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, con indicazione della prima decorrenza utile;
b) il riconoscimento del diritto all’Ape sociale, ma con differimento della decorrenza in caso d’insufficienza delle risorse finanziarie;
c) il rigetto della domanda qualora non sussistano le condizioni per il diritto.
Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni per accedere all’Ape sociale in base alle nuove disposizioni della legge Bilancio 2018, e che hanno fatto sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa. Il sussidio, in ogni caso, non potrà avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018.

Seconda domanda: la richiesta di Ape sociale.
La seconda domanda è quella di liquidazione dell’Ape sociale. Può essere presentata, è ovvio, solo da chi abbia ottenuto esito positivo alla prima, sempre all’Inps. In questo caso non c’è un termine, però l’Ape sociale verrà erogata dal mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, con l’unica eccezione, come già detto, per coloro che hanno diritto all’Ape sociale dal 1° gennaio 2018 in base alle nuove regole.

L’AGENDA 2018
Data di presentazione domanda
da parte del soggetto interessatoConsegna della certificazione
del diritto da parte dell’InpsDal 1° gennaio al 31 marzo 2018Entro 30 giugno 2018Dal 1° aprile al 15 luglio 2018Entro 15 ottobre 2018Dal 16 luglio 30 novembre 2018Entro 31 dicembre 2018

Tfr in ritardo ai dipendenti pubblici.
Vale la pena ricordare che, allo stesso modo dell’Ape volontario, i lavoratori pubblici che, per effetto dell’Ape sociale, cessano l’attività lavorativa (devono farlo necessariamente), dovranno attendere l’età prevista per la pensione di vecchiaia prima di ricevere il trattamento di fine rapporto lavoro (Tfr) o di fine servizio (Tfs).
L’APE AZIENDALE
Le istruzioni dell’Inps (circolare n. 28/2018) chiariscono anche l’enigma dell’«Ape aziendale»: non è un prestito a carico del datore di lavoro, come si era ipotizzato; ma la facoltà, concessa ai datori di lavoro, d’incrementare il montante contributivo del lavoratore che accede all’Ape volontario, allo scopo di aumentargli la futura pensione di vecchiaia. A tal fine, il datore di lavoro si assume l’onere di pagare all’Inps a favore del lavoratore che faccia richiesta di Ape, in unica soluzione, i contributi necessari a coprire ai fini pensionistici il periodo di durata del prestito pensionistico. L’Ape aziendale, così, farà lievitare la futura pensione di vecchiaia dei lavoratori che risulterà penalizzata dalla rata di rimborso dell’Ape. L’Ape aziendale è praticabile esclusivamente nel settore privato e per gli enti pubblici economici, mentre non è possibile da parte di pubbliche amministrazioni. Inoltre è attivabile anche mediante i fondi di solidarietà bilaterali, le casse edili e degli enti bilaterali.
Passo preliminare per avvalersi dell’Ape aziendale è la stipulazione, tra lavoratore che accede all’Ape volontario e il suo datore di lavoro, di uno specifico accordo da allegare all’istanza di Ape volontario. L’accordo, tra l’altro, deve contenere:
a) i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro (o ente bilaterale), comprensivi dei rispettivi codici fiscali;
b) importo dell’incremento del montante contributivo (cioè dell’Ape aziendale);
c) periodo di riferimento dell’Ape aziendale (date inizio e fine);
d) periodo previsto di fruizione dell’Ape volontario;
e) assunzione, da parte del datore di lavoro (o ente bilaterale), dell’obbligazione irrevocabile di versamento dell’incremento del montante contributivo (cioè dell’Ape aziendale).
L’invio all’Inps dell’accordo individuale, da parte del lavoratore, comporta un’obbligazione irrevocabile in capo a un soggetto diverso (cioè in capo al datore di lavoro), fondata su un titolo estraneo al rapporto di lavoro. È previsto il recupero coattivo e la disciplina sanzionatoria propria della contribuzione obbligatoria (art. 116, comma 8, lett. a, della legge n. 388/2000), in caso di inadempimento totale o parziale o in caso di adempimento oltre la scadenza. A favore dei lavoratori, di conseguenza, si applica il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116 del codice civile), in base al quale l’Inps procede all’accredito della posizione assicurativa al lavoratore a prescindere dall’effettivo pagamento dell’Ape aziendale.
Quanto costa l’Ape aziendale.
Il pagamento dell’Ape aziendale deve avvenire, in unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi relativi al periodo di paga del mese di erogazione del primo mese di Ape volontario. Ad esempio, se la prima mensilità di Ape volontario è erogata a marzo 2018, il versamento dell’Ape aziendale va fatto, una tantum, entro il 16 aprile 2018. L’Ape aziendale costa esattamente l’importo dell’incremento del montante contributivo del lavoratore. La determinazione va fatta ai sensi dell’art. 7 del dlgs n. 184/1997 (applicando, cioè, l’aliquota di computo, in genere pari al 33%, alla retribuzione media del lavoratore). Due esempi sono in tabella. Il versamento va fatto con F24 ELIDE. Nella sezione «CONTRIBUENTE» va indicato il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che versa. Nella sezione «ERARIO ED ALTRO» va indicata la lettera «I» (Inps) nel campo «tipo»; codice fiscale del lavoratore cui il versamento è riferito; nel campo «codice» la causale APEV. Nel campo «anno di riferimento» l’anno dell’adempimento nel formato «AAAA».
Fonte:
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