Paga l’Inps chi non versa il contributo soggettivo alla Cassa
di Daniele Cirioli

Paga l’Inps il libero professionista che non deve il contributo soggettivo alla cassa. Quando sul reddito professionale, per facoltà o obbligo sancito dalla cassa, non è dovuta la contribuzione obbligatoria, il professionista deve pagare i contributi alla Gestione separata Inps. Lo precisa lo stesso istituto di previdenza nella circolare n. 45/2018.

Professionisti e Gestione separata Inps. L’Inps illustra modalità e condizioni per il trasferimento, a favore della cassa di appartenenza, dei contributi erroneamente versati dai professionisti alla Gestione separata. Situazioni non poco ricorrenti, per via della questione dibattuta da anni concernente gli obblighi contributivi dei soggetti che svolgono attività libero professionale. Nel riassumere le regole vigenti, l’Inps individua tre ipotesi: professionisti; pensionati di casse; parasubordinati.
1) Professionisti. I liberi professionisti, spiega, devono pagare i contributi alla Gestione separata sui redditi professionali non soggetti a contribuzione obbligatoria presso la cassa di categoria. In tale ipotesi rientrano coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti a versare il contributo soggettivo alla cassa di appartenenza e/o hanno esercitato facoltà (se previste da albo e cassa) di non versare e/o di non iscriversi. Qualche esempio: presenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, per cui la cassa di appartenenza esclude l’obbligo di versamento del contributo soggettivo per l’attività professionale (Inarcassa); facoltà di non contribuzione alla cassa nel caso d’iscrizione contemporanea ad altra cassa obbligatoria (commercialisti); facoltà d’iscrizione alla cassa nel caso di praticanti abilitati (cassa forense).
2) Pensionati di casse. Dal 1° gennaio 2012, spiega l’Inps, i pensionati di cassa che continuano la professione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione all’albo, devono versare il contributo soggettivo minimo alla cassa. Sono esclusi, invece, dall’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata dell’Inps.
3) Parasubordinati. I co.co.co. che esercitano attività il cui esercizio è subordinato a iscrizione ad albo e conseguentemente a cassa (esempio: Inpgi) sono tenuti a versare i contributi alla propria cassa, anche nel caso di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (ex art. 50, comma 1, lett. c-bis, del Tuir) o di eventuali ulteriori redditi.

Il trasferimento dei contributi. L’art. 116, comma 20, della legge n. 388/2000, spiega l’Inps, stabilisce che il pagamento di contributi effettuati in buona fede a ente previdenziale diverso da quello creditore ha effetto liberatorio per il contribuente. In tali casi, l’ente che ha ricevuto il pagamento deve trasferire le somme incassate, senza aggravio d’interessi, all’ente titolare (il trasferimento è subordinato alle condizioni indicate in tabella). Nel caso di contributi indebiti versati all’Inps, la domanda di trasferimento verso la cassa può essere presentata dal professionista o dal collaboratore o anche direttamente dalla cassa a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza. Il trasferimento è possibile per i soli contributi previdenziali, non anche per quelli assistenziali. L’istanza va presentata in via telematica con un modello specifico di prossima pubblicazione (verrà reso noto con messaggio).

Massimale. Infine, l’Inps ricorda che nel caso di superamento del massimale contributivo (101.427 euro nel 2018), la richiesta di rimborso va presentata dal professionista per se stesso, e dal committente e dal collaboratore, ciascuno per la propria quota, in caso di rapporti parasubordinati.
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