Il soggetto trasportato può agire per il risarcimento dei danni sia contro il vettore che contro l’altro conducente; nei confronti di quest’ultimo, il titolo di responsabilità non può che essere extracontrattuale, mentre nei confronti del vettore il titolo può essere anche di natura contrattuale, ove un contratto vi sia o sussista, comunque, un interesse economico del vettore; tant’è che in caso di trasporto amichevole o di cortesia, diversamente dall’ipotesi del trasporto gratuito, non è applicabile la presunzione di cui all’art. 1681 c.c., proprio perché manca un titolo contrattuale.
Cassazione civile sez. III, 17/02/2017 n. 4205