Anche attraverso l’esonero a presentare, in sede di offerta, l’impegno ad emettere la definitiva (sic!)

Limite legale alla presentazione di contanti: piccolo pasticcio sulla possibilità di presentare un assegno quale garanzia provvisoria e definitiva.

di Sonia Lazzini

E’ arrivata in Parlamento la bozza di decreto correttivo al codice dei contratti.

L’Atto del Governo: 397 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (397) è stato trasmesso dalla Ministra per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’ articolo 1, commi 3 e 8, della legge 28 gennaio 2016, n. 11

Annuncio all’Assemblea: 7 marzo 2017

Assegnazione ed esito:

  • VIII Ambiente (Assegnato il 6 marzo 2017 – Termine il 5 aprile 2017)

  • V Bilancio (Assegnato il 6 marzo 2017 – Termine il 5 aprile 2017)

  • XIV Politiche dell’Unione Europea (Assegnato il 6 marzo 2017 ai sensi ex art.126,co.2 – Termine il 5 aprile 2017)

Ci sono ulteriori novità rispetto a quelle recentemente commentate

Tre in particolare meritano una segnalazione

  • per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, scatterà, AUTOMATICAMENTE, la riduzione al 50% degli importi delle garanzie provvisoria e definitiva, anche se non in possesso della certificazione di qualità.

  • sempre le microimprese, piccole e medie imprese non dovranno presentare, in sede di offerta, l’impegno di un fideiussore ad emettere la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione

Ma il fiore all’occhiello di questa ultima versione è un altro:

Fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti, con bonifico, in assegni o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

Ovviamente questa norma è da intendersi riferita anche alle modalità di presentazione della garanzia definitiva.

Cosa manca?

Semplice: la specificazione che posso essere accettati solo gli assegni circolare.

Puntalmente infatti, anche una recentissima giurisprudenza (Tar Napoli sentenza numero 1359 dell’ 8 marzo 2017) , ci insegna che:

“In sede di gara pubblica la funzione della cauzione, che costituisce parte integrante dell’offerta e ha la finalità di garantire la serietà della partecipazione alla gara e l’adempimento dell’impegno a contrattare in caso di aggiudicazione, è assicurata, oltre che dalla quietanza rilasciata da una Tesoreria provinciale dello Stato, da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria, anche dalla presentazione di un assegno circolare che, a differenza dell’assegno bancario, costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute”.

Di questo aspetto e di tanti altri, ovviamente ne parleremo qui

https://appaltieassicurazioni.it/videoconferenze/