Ove sia stata sottoscritta una polizza di assicurazione RC auto e sia stato rilasciato all’assicurato l’apposito contrassegno -indicativo di una certa decorrenza e durata della garanzia- ma la compagnia assicurativa non abbia ricevuto il premio -o la prima rata di premio- stabilito nel contratto a causa del ritardato versamento da parte dell’agente, l’assicurazione – come previsto dall’art. 1901, primo comma, cod. civ. – è sospesa ma l’assicuratore è obbligato a risarcire i danni al terzo danneggiato in virtù del principio della rilevanza dell’autenticità del contrassegno rilasciato all’assicurato e del pagamento del premio nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal contratto.
La Corte di merito si è uniformata a tale principio rilevando che la compagnia assicuratrice era in ogni caso tenuta al risarcimento del sinistro in considerazione del pagamento tempestivo del premio da parte dell’assicurato; di conseguenza, non poteva ritenersi sussistente un nesso di causalità tra comportamento omissivo del subagente -quanto alla comunicazione del regolare pagamento del premio da parte dell’assicurato- e responsabilità della compagnia per i danni cagionati.
Inoltre, la Corte di appello ha rilevato che, pur a fronte dell’inadempimento del subagente, non era stato dedotto che il contratto stipulato tra compagnia assicurativa e agente generale prevedesse l’equiparazione del danno da ritardata contabilizzazione del pagamento del premio al costo del sinistro subito dal terzo.
La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere che, in forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 -attuale art. 127 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209- e dell’art. 1901 cod. civ., il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della responsabilità civile degli autoveicoli vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato, ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacché, nei confronti del danneggiato, ai fini della promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, rileva l’autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo.
Ciò con riguardo ai rapporti esterni tra compagnia di assicurazione e danneggiato, in applicazione dell’art. 7 della legge n. 990.
Nel caso di specie la polizza assicurativa era stata rinnovata e in quella occasione era stato rilasciato all’assicurato l’apposito contrassegno, pur se la compagnia assicuratrice non aveva ricevuto la comunicazione del contratto né la riscossione del premio.
La situazione controversa, quindi, non è assimilabile né a quella della mancata stipulazione del contratto di assicurazione -nella specie regolarmente concluso- né a quella dell’omesso pagamento dei premi successivi al primo, ipotesi nelle quali la compagnia assicuratrice può opporre al terzo danneggiato la mancanza della copertura assicurativa in base ai principi generali e alla regola di cui all’art. 1901, secondo comma, cod. civ. la cui disposizione è espressamente richiamata e fatta salva nella sua portata precettiva dall’art. 7, secondo comma, della legge n. 990 del 1969.
Essa integra la diversa ipotesi in cui sia stata sottoscritta la polizza di assicurazione e sia stato rilasciato all’assicurato l’apposito certificato, indicativo di una certa decorrenza e durata della garanzia -con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di indennizzare il danneggiato-, ma l’assicurazione – come previsto dall’art. 1901, primo comma, cod. civ. – sia sospesa per non essere stato ancora pagato il premio -o la prima rata di premio- stabilito nel contratto.
Le ragioni di tutela dell’assicuratore, cui è -esclusivamente- finalizzata la sospensione della garanzia, sono identiche nel caso in cui l’assicurato non abbia pagato il premio -o la prima rata di esso- e nel caso in cui dell’avvenuto pagamento l’assicuratore preponente non abbia avuto conoscenza per causa a lui non imputatile, e addebitabile invece, nel caso, al comportamento del sub agente il quale ha omesso di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta conclusione del contratto di assicurazione alla compagnia di assicurazione.
La riconduzione all’ipotesi di cui all’art. 1901, primo comma, cod. civ. comporta che la mancanza della copertura assicurativa e la relativa sospensione della garanzia non erano opponibili dalla compagnia al terzo danneggiato, non avendo l’art. 7 della legge n. 990 del 1969 previsto anche questa ipotesi, oltre quella descritta nel secondo comma dello stesso art. 1901 cod. civ., come causa di esclusione dell’obbligo dell’assicuratore di risarcire il danno.
La particolarità della disciplina dell’art. 7 – che concreta una deroga legale -in favore del terzo danneggiato- alla regola della sospensione della garanzia assicurativa per il caso di mancato pagamento del premio – si spiega con il fatto che, relativamente al mancato pagamento del premio iniziale o della prima rata del premio iniziale l’assicuratore -anche per il fatto del suo agente- è in colpa di fronte ai terzi per avere rilasciato il certificato assicurativo sul quale essi hanno diritto di fare affidamento in quanto, a norma dello stesso art. 7, comma primo, il detto certificato attesta che sono già stati pagati il premio o la rata di premio.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 febbraio 2017 n. 4112