di Enzo Furgiuele
Il Decreto legge 179/2012, trasformato in legge 221/2012, ha introdotto, con l’articolo 22, nel complesso sistema italiano dell’intermediazione assicurativa, una importante novità.
La possibilità, da parte dei soggetti iscritti al Rui nelle sezioni A, B, D, di adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività di intermediazione assicurativa mediante l’utilizzo dei rispettivi mandati.
La finalità esplicita del legislatore è stata quella di accrescere la concorrenza sul mercato, stante la mancanza di qualsiasi forma di preventiva comunicazione al registro di tale attività, di fatto complementare e/o alternativa all’esercizio del plurimandato.
Unica formalità necessaria: l’informazione da rendere al cliente riguardo l’intermediazione svolta attraverso la collaborazione di più intermediari.
Il legislatore inoltre, nello stesso articolo 22 della norma citata, conferisce all’Ivass, quale Ente di vigilanza del mercato assicurativo la possibilità di intervento per emanare disposizioni attuative.
L’Ivass finora non è intervenuta in merito con alcuna norma attuativa, ma ha avuto modo di esprimersi in merito alla collaborazione tra intermediari sia rispondendo a quesiti che sono stati posti da associazioni di categoria sia con interventi formali in pubblici convegni di settore.
Esaminiamo quindi le precisazioni che sono emerse in questi contesti.
La terminologia utilizzata
Dalle risposte ai vari quesiti l’Ivass identifica i diversi soggetti della “collaborazione orizzontale” nel modo seguente:
- Intermediario proponente: L’intermediario che entra in contatto con il cliente e su cui grava l’obbligo di fornire l’informativa prescritta dalla legge
- Intermediario emittente: L’intermediario che su richiesta del proponente emette il contratto della compagnia di cui è mandatario
Senonché, nel recente Provvedimento 46/2016 dell’Ivass, che innova il Regolamento 24/2008 dell’Isvap sulla gestione dei reclami, viene utilizzata, per l’intermediario proponente, una nuova definizione: “intermediario collaboratore”, intendendo come tale il soggetto che collabora con l’intermediario che ha il contatto diretto con la compagnia, cioè l’emittente, che qui viene definito “intermediario competente”.
Nasce un interrogativo
Da queste diverse definizioni sorge un interrogativo: se l’intermediario proponente è considerato dall’Ivass stessa quale “collaboratore” dell’intermediario emittente, può quest’ultimo curare direttamente nei suoi confronti gli obblighi di formazione e/o di aggiornamento professionale?
La risposta dell’Ivass
L’Ivass, interrogata in proposito da una associazione professionale di agenti, ha risposto al quesito precisando che “l’intermediario che collabora con quello che ha rapporti diretti con l’impresa è considerato collaboratore al limitato fine della gestione dei reclami … nell’ambito delle libere collaborazioni. Pertanto non è consentito, al di fuori di tale ipotesi, equiparare l’intermediario (ad esempio, l’agente) proponente ad un collaboratore dell’intermediario emittente”.
Una conferma
Resta quindi confermato quanto esposto dall’Ivass il 13 maggio 2016 a Roma in occasione di un convegno organizzato da una associazione nazionale di agenti, e cioè che:
- “gli intermediari di primo livello aventi accordi di collaborazione si presteranno reciproco supporto circa i prodotti intermediati e di nuova emissione”
- “è preclusa la possibilità di organizzare la formazione/aggiornamento professionale per i dipendenti e/o collaboratori dell’intermediario con il quale è stato intrapreso il rapporto di collaborazione orizzontale”