Al presunto evasore fiscale può essere sequestrata la polizza vita stipulata, con il suo denaro, in favore della moglie. Ciò perché è rilevante la facoltà di revoca da parte di chi corrisponde il premio.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 11945 del 13 marzo 2017, ha confermato la misura disposta su una polizza vita sottoscritta da un presunto evasore in favore della coniuge.
La terza sezione penale consolida così un orientamento già esplorato in sede di legittimità schierandosi con la validità del sequestro preventivo avente a oggetto una polizza sulla vita. Ciò anche perché, hanno spiegato gli Ermellini, il divieto di sottoposizione ad azione esecutiva e cautelare stabilito dall’art. 1923 cod. civ. attiene esclusivamente alla definizione della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità civile e non riguarda la disciplina della responsabilità penale, nel cui esclusivo ambito ricade invece il sequestro preventivo. Né potrebbe sussistere il divieto di sequestro disposto nel processo penale, trattandosi in quel caso della stessa misura prevista dal codice di rito civile posta a tutela della garanzia patrimoniale a fronte della responsabilità per obbligazioni di natura civilistica e la cui realizzazione coattiva è strutturata sul modello dell’espropriazione forzata. Quanto, infine, dice ancora la Cassazione, alla legittimità del sequestro in caso di contratto di assicurazione in favore di un terzo, il carattere autonomo del diritto acquistato dal beneficiario, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, cod. civ., a mente del quale «per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione», non esclude che i premi versati dall’indagato possano essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Infatti, anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, considerarsi come definitivamente uscito dal patrimonio del contraente, venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario, considerata la possibilità di revoca del beneficio, contemplata dall’art. 1921 cod. civ.
Debora Alberici
Fonte: