Istanza di interpello facoltativa. Check list con i dati
di Stefano Loconte e Angela Cordasco

Il Fisco detta le regole per i residenti non-domiciliati: l’interpello all’Agenzia delle entrate per la richiesta di residenza in Italia con tassazione agevolata non sarà obbligatorio ma facoltativo. La normativa sui Paperoni sarà applicabile anche in caso la residenza originaria si trovi in paesi a fiscalità privilegiata.

Arriva inoltre un modello check list dove il richiedente residenza dovrà spuntare le voci che illustrano la sua situazione fiscale. Sono queste alcune delle novità di maggior rilievo del Provvedimento pubblicato ieri, 8 marzo 2017 dall’Agenzia delle entrate sulla norma della legge di Bilancio 2017 (legge 296/2017) che introduce l’articolo 24-bis del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi). L’Agenzia delle entrate declina, dunque, le modalità con cui va esercitata l’opzione prevista dall’articolo 24-bis del Tuir, il quale stabilisce una tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, sui redditi prodotti all’estero per tutti coloro che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del Tuir, dopo aver vissuto all’estero per almeno nove periodi d’imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio del periodo di validità dell’opzione.

Con le disposizioni attuative viene chiarito, innanzitutto, che l’opzione per il regime d’imposta sostitutivo si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi, da parte dei soggetti che presentano i requisiti dei cui all’art. 24-bis del Tuir, relativa al periodo d’imposta in cui gli stessi soggetti hanno trasferito la residenza fiscale in Italia ovvero con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta immediatamente successivo a quello del trasferimento.

Ciò che, invece, appare sorprendente, soprattutto per i cultori della materia, e sembrerebbe in contrasto con quanto stabilito dalla norma, è che la presentazione dell’istanza di interpello parrebbe essere una mera facoltà del contribuente, il quale, prima di esercitare materialmente l’opzione, preferisce ottenere una risposta favorevole da parte del Fisco sulla presenza dei requisiti richiesti dalla norma.

Quanto sopra è stato chiarito dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate pubblicato ieri, il quale specifica chiaramente che il contribuente «può» presentare istanza di interpello e, nel caso in cui decida di non chiedere il parere preventivo del Fisco, tutti gli elementi necessari a confermare che siano integrati i requisiti per l’accesso all’opzione devono essere necessariamente indicati nella dichiarazione dei redditi con la quale si opta per il regime di imposta sostitutivo. Nella stessa dichiarazione andranno indicati altresì, ai sensi del comma 5 del succitato art. 24-bis, gli Stati o i territori esteri per i quali il richiedente esercita la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, propendendo, così, per l’applicazione dell’Irpef ordinaria sui redditi prodotti in quei Paesi.

L’ulteriore portata innovativa del Provvedimento è che, al contrario di quanto temevano i professionisti che si accingevano alla preparazione delle istanze, soprattutto a causa delle tempistiche ristrette, è possibile usufruire del nuovo regime già dal periodo d’imposta 2017. Non essendo, infatti, più necessario il decorso del termine dei 120 giorni per il parere favorevole del Fisco e poiché la domanda può essere presentata anche se non si sono ancora pienamente perfezionati i requisiti per stabilire la residenza fiscale in Italia (il riferimento è ai «famosi» 183 giorni di cui all’articolo 2 del Tuir), è possibile optare per la tassazione sostitutiva già mediante la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso.

Resta confermato, invece, il contenuto dell’eventuale istanza di interpello: dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica richiedente, la giurisdizione o le giurisdizioni in cui il contribuente è stato fiscalmente residente prima dell’esercizio di validità dell’opzione e gli Stati esclusi dal regime forfetario, in caso del c.d. «cherry picking».

È stato specificato, inoltre, che l’istanza può essere presentata anche nelle ipotesi di applicabilità della presunzione di cui all’art. 2, comma 2-bis del Tuir, in forza del quale si considerano fiscalmente residenti in Italia i cittadini italiani iscritti all’Aira ed emigrati in Paesi a fiscalità privilegiata.

In quest’ultimo caso, infatti, incombe sul contribuente l’onere di dimostrare che il precedente trasferimento all’estero, con la conseguente perdita di residenza in Italia, è stato effettivo.

A tal proposito, l’Agenzia delle entrate ha fornito una check list, con la quale ha elencato una serie di criteri e situazioni fattuali che costituiscono la base per la valutazione dell’assenza del centro di interessi in Italia, sia con riferimento ai legami affettivi sia in relazione agli interessi di natura economica.

Infine, per quanto concerne il versamento dell’imposta sostitutiva, nella misura di 100 mila euro all’anno per il richiedente e 25 mila all’anno per ogni familiare che decide di avvalersi della stessa opzione, è stato precisato che esso deve essere effettuato in un’unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi di quel determinato periodo d’imposta, che normalmente è fissata per il 16 giugno di ogni anno.
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