GIURISPRUDENZA
La conferma della suprema corte del concetto di “persona danneggiata” e del solo limiti del massimale catastrofale
Autore: Bianca Pascotto
ASSINEWS 284 – marzo 2017
In ambito RCA gli attuali massimali minimi obbligatori soddisfano, nella generalità dei casi, ogni richiesta risarcitoria da parte dei danneggiati, poiché i limiti determinati dall’art. 128 del C.d.A. sono di € 1.000.000 per i danni a cose 1 di € 5.000.000 per i danni alla persona per sinistro ed indipendentemente dal numero di danneggiati, suscettibili di adeguamento ogni cinque anni. Ma prima dell’introduzione di detti importi applicati dal giugno 2012, i massimali minimi previsti per legge erano decisamente inferiori e prevedevano, diversamente dal 2012, un massimale cosiddetto “catastrofale” – ovvero il tetto massimo risarcibile per ogni singolo sinistro – e al suo interno dei massimali ripartiti per persona danneggiata e per cose. Solo dal maggio 1993 è stato previsto un massimale unico (L.1.500.000.000), poi modificato nei termini che oggi conosciamo.
Per i sinistri verificatesi prima del maggio 1993, era sorto il problema di comprendere se con la locuzione “massimale per persona danneggiata” si intendeva l’importo massimo di risarcimento spettante al danneggiato e ai suoi eredi o prossimi congiunti, quando presenti, oppure se detto massimale spettava nel suo limite massimo singolarmente per ciascuno di essi, ovvero se il massimale dovesse conteggiarsi tante volte quante erano le persone che potevano vantare un diritto proprio al risarcimento del danno. A dirimere la questione sul punto è intervenuta la Corte a sezioni unite nel 2009 con la sentenza n. 15376, la cui statuizione è stata oggi ripresa e confermata dalla indicata pronuncia,1 rendendo così inoppugnabile detta interpretazione.
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