E’ in colpa la pubblica amministrazione la quale né provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, accanto a vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda a inibirne l’uso generalizzato.
Ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione di una strada, la natura privata di questa non è di per sé sufficiente a escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale, se per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, l’amministrazione era tenuta alla sua manutenzione.
Cassazione civile sez. VI, 07/02/2017 n. 3216