di Carlo Giuro
Il tema della sicurezza del risparmio previdenziale assume particolare rilevanza in considerazione della finalità di integrazione pensionistica. Non è un caso se le forme pensionistiche complementari godano di una tutela rafforzata di ben due articoli della Costituzione italiana. In Italia l’ordinamento prevede un’articolata rete di protezione con, in posizione apicale, le direttive del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia e una specifica Autorità (Covip). Va poi ricordato come dal 2011 in ambito europeo è stata creata un’Authority europea, l’Eiopa, competente anche in materia di assicurazioni, con sede a Francoforte. Si prevede poi una specifica normativa in materia di investimenti e conflitti di interesse e, a maggior tutela del risparmiatore previdenziale, si attribuisce un ruolo fondamentale alla banca depositaria. Considerando l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2016 della direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie assume particolare interesse valutarne gli effetti sui fondi pensione con specifico riferimento al bail-in.
A questo proposito di recente la Banca d’Italia ha affermato che le disponibilità liquide di organismi di investimento diversi dai fondi comuni, quindi i fondi pensione, affidate a un depositario posto in risoluzione sono suscettibili di bail-in. Per quel che riguarda invece gli strumenti finanziari detenuti dal fondo pensione e depositati presso una banca depositaria poi assoggettata a risoluzione resterebbe, comunque, impregiudicato il diritto del fondo pensione alla restituzione di questi asset (non emessi dalla banca e quindi non soggetti a bail-in). Anche la Covip, nell’ambito di un quesito posto da Assofondipensione, conferma la lettura fornita dalla Banca d’Italia. Si richiama la normativa previdenziale che afferma la separatezza patrimoniale delle risorse dei fondi pensione affidate ai gestori e la loro estraneità rispetto alla vicende patrimoniali del gestore.
L’Autorità ritiene allora che le passività di pertinenza dei fondi pensione (depositi e strumenti finanziari) siano da escludere dal bail-in delle banche presso cui sono depositati. Con riferimento invece alle risorse liquide dei fondi pensione si concorda con quanto espresso da Banca d’Italia. Viene in ogni modo evidenziato come i depositi non vengono coinvolti automaticamente nel bail-in, ma possono esserlo solo se il contributo richiesto agli strumenti più rischiosi non fosse sufficiente a risanare il soggetto interessato. Inoltre questi depositi beneficeranno, dal 1° gennaio 2019, di un trattamento preferenziale rispetto alle passività chirografarie. In ogni modo il governo è al lavoro per colmare il buco lasciato aperto dalla normativa che ha recepito in Italia le norme sulle crisi bancarie, come anticipato da MF-Milano Finanza dello scorso 10 marzo, escludendo totalmente il risparmio previdenziale dal bail-in. riproduzione riserva
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