Sul risarcimento del danno non patrimoniale si applicheranno, per legge, le tabelle del tribunale di Milano.
È quanto prevede il ddl recante «Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale», approvato ieri dalla camera, che ora passa al senato.
La tabelle servono a calcolare il risarcimento del danno quando si subisce un danno da lesione o da morte di un congiunto. L’obiettivo è di garantire parità di trattamento in tutti i tribunali, superando, per legge, le differenze che si riscontrano a seconda di quale aula giudiziaria tratti un determinato caso.
Viene introdotto l’articolo 84-bis alle disposizioni di attuazione del codice civile dedicato alla liquidazione del danno non patrimoniale. Si tratta di danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica e di danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare.
Il giudice deve procedere con valutazione equitativa, in quanto non si può misurare in maniera assoluta un danno non patrimoniale. Pertanto il giudice deve avere parametri per esercitare la discrezionalità che la legge gli affida.
Il disegno di legge inserisce nelle disposizioni di attuazione del codice civile alcune tabelle: una per calcolare il danno da lesione, mentre un’altra tratta il danno da morte del congiunto o parte dell’unione civile.
Il disegno di legge prevede l’aggiornamento annuale Istat degli importi con decreto del ministro della salute. Le cifre delle tabelle sono soggette a una personalizzazione, in quanto si prevede che l’ammontare del danno liquidato possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50 per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
Le tabelle allegate sono quelle di Milano e aggiornate nel 2013, con la modifica della tabella relativa al danno non patrimoniale per la morte del congiunto, aggiungendo al riferimento al coniuge un richiamo alla parte dell’unione civile e sostituendo all’evento «morte del congiunto» l’evento «perdita del rapporto di tipo familiare». Il provvedimento detta una disciplina transitoria, stabilendo l’applicazione delle nuove regole ai casi in cui il risarcimento del danno non sia stato ancora determinato in via transattiva, oppure non sia già stato liquidato dal giudice con sentenza, anche non definitiva.
L’attuale articolo 2059 del codice civile si limita a prevedere che il danno non patrimoniale debba essere risarcito nei soli casi previsti dalla legge, senza indicare tipo di danno e quantificazione.
Molte incertezze sono anche derivate dal fatto che il giudice può decidere su base equitativa. Si sono avute determinazioni dei danno con il sistema di tabelle per punto di invalidità, liquidazione solo equitativa, liquidazione per voci separate di danno, liquidazione unitaria come danno biologico omnicomprensivo, previsione o meno di limiti risarcitori massimi e minimi.
La Cassazione è intervenuta nel 2008 (sentenza 26972) affermando che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. Con altra sentenza del 2011 (n.12408), la Cassazione ha introdotto l’applicazione in tutta Italia delle «tabelle di Milano», ma non tutti i tribunali hanno seguito la Cassazione.