È illogica la richiesta di produrre in sede di offerta il contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale con un massimale rapportato al valore dell’appalto, trattandosi di richiesta da applicare al solo aggiudicatario. È quanto ha affermato il Tar Lombardia, Brescia, sezione prima con la sentenza del 27 febbraio 2017 n. 282 in merito alla nuova disposizione del codice dei contratti pubblici in materia polizza di responsabilità civile professionale. Si tratta dell’articolo 83, comma 4-c del decreto 50/2016 che ha introdotto la possibilità per le stazioni appaltanti di chiedere, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria negli appalti di servizi e forniture, un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Per fare ciò la norma impone che sia accertata, ancora al momento della presentazione dell’offerta, una condizione che in realtà sarà necessaria solo per lo svolgimento dell’attività, ossia un adempimento che produrrà effetti solo per l’aggiudicatario.

La sentenza chiarisce che il livello adeguato di copertura assicurativa può essere raggiunto anche per gradi, e con una pluralità di strumenti negoziali. Pertanto, si deve escludere che la norma richieda necessariamente l’allegazione di un nuovo contratto di assicurazione, con un massimale già adeguato al valore dell’appalto perché «tra più interpretazioni possibili in base alla lettera della norma deve essere preferita quella che impone il costo minore per gli operatori economici, evitando la creazione di ostacoli impropri alla partecipazione».

La produzione di un nuovo contratto di assicurazione viene ritenuta onerosa per i concorrenti, ma soprattutto del tutto superflua nel corso della gara. Se quindi vi è la certezza che la copertura assicurativa richiesta dal bando o dal disciplinare di gara sarà presente al momento dell’aggiudicazione, e che l’attivazione della suddetta copertura dipende solo dalla volontà dell’aggiudicatario, e non dall’assenso di terzi, l’interesse pubblico può dirsi tutelato, e di conseguenza risulta indifferente lo strumento negoziale che ha reso possibile il risultato (nel caso specifico l’incremento del massimale della polizza già stipulata per la responsabilità civile professionale).

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