Pagine a cura di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
Chi vuole ottenere tutela nei confronti dei creditori e verso una eventuale procedura fallimentare dovrà sottoscrivere una polizza vita tradizionale e non di carattere finanziario o speculativo. In quest’ultima categoria rientrano i contratti Unit Linked e Index Linked che non hanno finalità previdenziali e quindi possono essere assoggettati ad azione esecutiva o cautelare. È quanto si desume dalla più recente (copiosa) giurisprudenza di merito sul tema.
Le tipologie di polizze «Linked». La caratteristica principale di tali contratti è la mancanza della garanzia di restituzione del capitale a scadenza contrattuale (presente invece nelle assicurazioni sulla vita classiche) e quindi il rischio di perdere in parte o del tutto i premi versati. Dette polizze mostrano una forte componente finanziaria mentre spesso l’aspetto «assicurativo» è marginale o inesistente. Il premio dovuto può essere unico o ricorrente. Alcune tipologie possono poi prevedere, a scadenza, la clausola di conversione in rendita a favore del beneficiario, con l’opzione di reversibilità in caso di decesso, a favore di un’altra persona.
– Le Unit linked. Sono contratti nei quali i premi versati dal contraente sono impiegati in quote di fondi comuni di investimento interni (costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (Oicr-organismi di investimento collettivo del risparmio). Si tratta di un investimento in un paniere di fondi (azionari, obbligazionari, monetari) la cui composizione definisce l’entità del rischio che caratterizza la polizza. Al termine del contratto verrà corrisposta all’assicurato una somma pari al valore unitario delle quote, in quel momento, moltiplicato per il numero di quote e di fondi posseduti.
– Le Index linked. Sono contratti in cui l’entità del capitale assicurato dipende dal valore di un indice finanziario o da un paniere di titoli o da un saggio di interesse di riferimento. Il premio pagato dall’assicurato è impiegato per acquistare delle obbligazioni zero coupon (obbligazioni senza cedola) che rappresentano la garanzia di copertura per il rischio di variazione dell’indice prescelto, nonché un’opzione su indici di borsa (derivato).
Polizze «Linked» e polizze «Vita». La differenza fondamentale fra i due contratti risiede nel soggetto assuntore del rischio relativo alla «performance» dell’investimento. Mentre nel classico contratto d’assicurazione vita esso è assunto dall’assicuratore, il cui margine di profitto è proporzionale alla frazione di tempo che intercorre fra la stipula del contratto e l’evento della vita in esso dedotto (vita o morte dell’assicurato), nel contratto avente natura finanziaria è l’assicurato/investitore che si accolla il rischio di investimento relativo alla somma versata a titolo di premio (unico o ricorrente). Il risultato non è legato solo al fattore tempo, giacché dipende dalle dinamiche dei mercati mobiliari, dal rendimento del titolo e dalla solvibilità dell’emittente.
Mentre nelle polizze vita l’obiettivo risiede nel garantire con certezza un futuro capitale o una rendita, i contratti linked non solo non mirano all’accumulo di un capitale per scopo previdenziale ma, volendo massimizzare il ritorno economico, addossano al contraente il rischio di perdita del capitale investito nel caso di andamento negativo del mercato mobiliare.
Natura del contratto ed effetti. La diversa natura del contratto ha conseguenze sia nell’ambito del collocamento della polizza sia in merito alla tutela assicurata dalla stessa. In ottica di collocamento, se il contratto ha natura di prodotto finanziario si rientrerà nell’art. 25 bis del Tuf, che ritiene applicabili gli obblighi di informazione previsti dagli artt. 21 e 23 Tuf, nonché il reg. Consob n. 16190/07. Da ciò deriva che oltre alla forma scritta del contratto, sia necessario che l’intermediario finanziario o assicurativo provveda a produrre una idonea «informazione» all’investitore circa caratteristiche e rischi dell’investimento, nonché una valutazione dell’adeguatezza dell’operazione di investimento (rispetto agli obiettivi del cliente), alla situazione economico finanziaria dello stesso e alle sua esperienza e conoscenza dei rischi, infine a identificare e gestire i conflitti d’interesse. Ulteriore differenza fra i contratti di natura finanziaria, rispetto a quelli di matrice assicurativa risiede nelle tutele previste a favore del contraente e del beneficiario dall’art. 1923 c.c., applicabili in caso di contratti assicurativi, non nell’ambito di quelli finanziari (Trib. Bologna 28/7/2016, Cagliari, 2/10/2010, Parma 10/8/2010). La prevalente giurisprudenza degli anni più recenti tende a qualificare le polizze Unit e Index come strumenti finanziari anche se non mancano sentenze diversamente orientate.
La tutela patrimoniale. L’art. 1923 c.c. sancisce che non possono essere sottoposte ad azioni esecutive (pignoramento ex artt. 490 e segg. c.c.) e cautelari (es. sequestro conservativo o giudiziale ex artt. 670 bis o cautelari atipici ex art. 700 cpc) le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario. Tale tutela vale per le polizze vita e non per le Unit o Index linked. Nessun creditore (Fisco compreso) di colui che ha stipulato la polizza e dell’eventuale soggetto a cui favore la polizza è stipulata (beneficiario), potrà aggredire il montante accumulato presso una compagnia o una banca e le rendite che detti versamenti abbiano ingenerato. La tutela non vale nei casi di sequestro preventivo per equivalente disposto da giudice penale (Cass. 6/5/14 n. 18736)
Il montante delle polizze vita sulla base dell’art. 46, comma 5 l.f. non è neppure acquisibile nella massa fallimentare né al curatore è concesso riscattare il contratto. La ratio è traibile da una sentenza delle Sezioni unite (Cass. 31 Marzo 2008 n. 8271), che sulla base della funzione previdenziale e di risparmio del contratto sulla vita ha ritenuto che l’art. 1923 abbia lo scopo di rafforzare la tutela e quindi vada interpretato estensivamente, non ammettendo neppure il riscatto da parte del curatore. Tali crediti non saranno attratti nell’attivo fallimentare e quindi su di essi non potranno soddisfarsi i creditori del fallito. La posizione è ribadita di recente dalla Suprema corte (Cass. 14/6/2016 n. 12261)
Il divieto di azioni esecutive o cautelari opera nel tempo in cui le «somme» si trovano presso l’assicuratore. Il denaro percepito dall’avente diritto al termine (o come anticipo) si confonderà col suo patrimonio e le somme versate dalla compagnia, al pari dei beni con esse comprati, risultano aggredibili (Cass. 6/2/2015 n. 2256).
Fonte: