Ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito.
Nel caso oggetto di decisione, il giudice di merito aveva ritenuto che unica causa del danno fosse stato il comportamento non ordinariamente cauto ma al contrario altamente imprudente del ricorrente, all’epoca dei fatti dodicenne e quindi in grado di rendersi conto dell’imprudenza stessa, minore che si era introdotto in un’area portuale recintata, raggiungendo una gru circondata da lamiere, vi si era arrampicato per tuffarsi nelle acque del porto ove era peraltro affisso un cartello di divieto di balneazione, e aveva perso l’equilibrio cadendo a terra.
Cassazione civile sez. VI, 21/02/2017 n. 4390