Il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell’evento dannoso è, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. – rilevabile d’ufficio dal giudice -sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente-, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un’eccezione in senso proprio, avente natura di mera difesa.
Quando la vittima di un fatto illecito abbia concorso, con la propria condotta, alla produzione del danno, l’obbligo del responsabile di risarcire quest’ultimo si riduce proporzionalmente, ai sensi dell’art. 1227, comma primo, cod. civ., anche nel caso in cui la vittima fosse incapace di intendere e di volere -per minore età o altra causa-, in quanto la locuzione fatto colposo contenuta nel citato art. 1227 deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, e non quale sinonimo di comportamento colposo, per cui l’indagine deve essere limitata all’accertamento dell’esistenza della causa concorrente nella produzione dell’evento dannoso, prescindendo dalla imputabilità del fatto all’incapace e dalla responsabilità di chi era tenuto a sorvegliarlo.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, 8 marzo 2017 n. 5787