Cartelle cliniche a disposizione degli interessati. Più chance di risarcimento per i danneggiati dalla mala sanità.
Qualsiasi tutela del paziente, giudiziaria e non, dipende, infatti, dalla disponibilità delle notizie su ciò che è avvenuto in reparto.
L’articolo 4 della legge sulla responsabilità sanitaria sulla «trasparenza dei dati» è l’architrave della costruzione della tutela del paziente.
Scostare il velo dai documenti consente di avere gli appigli documentali per provare al giudice che cosa è stato fatto e che cosa è stato omesso.
Analizziamo, quindi, l’articolo citato, che fissa una significativa scadenza di sette giorni dalla richiesta, entro i quali la direzione sanitaria deve fornire la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente.
Con molta superficialità il testo dell’articolo sostiene che la documentazione deve essere consegnata «in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi e a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali».
La superficialità è evidente, in quanto la disposizione lascia alle strutture e agli interessati tutti i problemi pratici dell’operazione.
Per esempio, se ci sono controinteressati, bisognerebbe attivare un sub procedimento per consentire loro di fare le rimostranze del caso, ma fare tutto ciò nel termine di sette giorni è impossibile.
Si consideri, per esempio, il caso di richieste di terzi diversi dal paziente o di familiari del paziente.
In ogni caso meglio una norma che, almeno sulla carta, segna un punto a favore della trasparenza. Il paziente ha, quindi, una carta in più da giocare contro eventuali reticenze.
La documentazione sanitaria relativa al paziente va resa disponibile preferibilmente in formato elettronico.
Peraltro, magari in sette giorni non si riesce a fare tutto e, allora, la norma concede alla struttura sanitaria di consegnare eventuali integrazioni entro l’ulteriore termine massimo di trenta giorni dalla presentazione della richiesta.
Il nuovo quadro della trasparenza sanitaria, comunque, non è completo: le stesse strutture (pubbliche e private) devono dotarsi di un apposito regolamento o adeguare quello già adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento.
La norma speciale sulla trasparenza non sostituisce altri strumenti di trasparenza. Ci si riferisce alla richiesta di accesso prevista dal Codice della privacy, dall’accesso civico previsto dal dlgs 33/2013, dall’accesso riservato all’avvocato ai sensi dell’art. 391-quater del codice di procedura penale.
In particolare il codice della privacy, all’articolo 92, disciplina espressamente il caso delle richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell’acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall’interessato. L’accoglimento della richiesta è possibile solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
a) di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, di rango pari a quello dell’interessato, o consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; oppure
b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell’interessato, o consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
In sostanza il codice della privacy, a queste condizioni, non mette un freno alla trasparenza sanitaria.
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