BNL è stata obbligata ad eseguire un maxi risarcimento di oltre otto milioni di euro, più rivalutazione e interessi, a favore del branch italiano di una multinazionale francese, la società Altarea Italia. La somma, la più alta che una banca sia mai stata condannata a risarcire in Italia in questa materia, scaturisce da un contratto derivato SWAP che la società, rappresentata dagli avv. Fabiani e Dalla Zanna dello studio legale Fabiani di Como, aveva sottoscritto con BNL.
Nel 2007, la società Altarea Italia, appartenente a un gruppo multinazionale francese, aveva stipulato con una banca tedesca un finanziamento di circa 38 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di un centro commerciale. Per coprire il rischio derivante dal possibile rialzo del tasso variabile previsto dal finanziamento, la società aveva sottoscritto con BNL un contratto derivato SWAP con dichiarata finalità di copertura. Il contratto, che è tuttora in essere perché ha scadenza 2017, prevedeva lo scambio di flussi finanziari secondo i quali la società doveva pagare alla banca, sul nozionale di riferimento corrispondente all’importo del finanziamento e con pari ammortamento, un tasso fisso e avrebbe ricevuto dalla banca il tasso variabile Euribor sei mesi. Tuttavia, nel corso del contratto, il tasso Euribor è sceso fino ad azzerarsi, portando la società, vanificatasi appunto la perseguita funzione di copertura, a pagare differenziali negativi per oltre 8 milioni di euro in soli 8 anni.
Nel 2013 la società ha impugnato il contratto e promosso causa contro BNL, contestando all’Istituto di Credito di avere operato in contrasto con i principi di buona fede e diligenza e in violazione degli obblighi informativi, e invocando le norme di settore poste dall’ordinamento a tutela dell’investitore, tra le quali la presenza di commissioni occulte e la sostanziale inadeguatezza del contratto alla funzione di copertura.
La particolarità del caso è data anche dal fatto che la banca aveva predisposto la contrattualistica utilizzando strumentalmente un Master Agreement ISDA con relativo Schedule (il contratto quadro) che attribuiva alla giurisdizione inglese, con applicazione della legge anglosassone, la decisione di ogni controversia insorta tra le parti.
Il Tribunale di Milano, accogliendo le eccezioni della società e rigettando la questione di internazionalità della lite eccepita dalla banca, ha affermato la responsabilità dell’istituto di credito nella formazione ed esecuzione del contratto e condannato la banca a risarcire il danno rimborsando tutti i differenziali pagati.
La decisione, affermando che la banca che opera in questa materia è tenuta ad osservare gli obblighi informativi e di rispetto delle normative anche quando conclude questi contratti con operatori finanziari importanti e di qualificata competenza, rappresenta dunque un importante precedente per tutta quella moltitudine di clienti che, con maggiore o minore consapevolezza e competenza, hanno stipulato questi contratti con la convinzione che questi avrebbe potuto rappresentare una tutela contro il rischio di innalzamento dei tassi sugli indebitamenti in essere e si sono invece visti costretti a pagare somme anche considerevoli, al di fuori da ogni previsione.
BNL ha fatto appello e richiesto, in questa sede, che venisse sospesa la esecutività della sentenza fino all’esito dello stesso, ma la Corte ha respinto questa domanda e la banca è stata dunque costretta ad eseguire il maxirimborso: 21 assegni da 500 mila euro!