Nella prevenzione degli infortuni in luogo di lavoro, anche il terzo estraneo è beneficiario della tutela vigente in capo ai soggetti preposti al controllo; dell’infortunio occorso all’extraneus risponde, pertanto, il garante della sicurezza, ove l’evento lesivo rientri nell’area di rischio definita dalla regola cautelare violata e il soggetto terzo non abbia posto in essere delle condotte di volontaria esposizione al pericolo; il caso di specie era relativo all’investimento di un pedone, in sosta nel piazzale di carico e scarico, da parte di un autoarticolato.
Cassazione penale sez. IV, 18/06/2015 n. 44793