Per l’applicazione dell’art. 2087 c.c. , in forza del quale è configurabile la responsabilità del datore di lavoro in relazione a infortunio che sia riconducibile a un comportamento colpevole del datore, alla violazione di uno specifico obbligo di sicurezza da parte dello stesso o al mancato apprestamento di misure idonee alla prevenzione di ragioni di danno per i lavoratori dipendenti, senza che possa esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause di infortunio del tutto imprevedibili, occorre che sia individuata la situazione generativa del rischio, indispensabile e preliminare alla verifica del rispetto delle misure di protezione richieste dalle norme di legge o dalle regole di prudenza in relazione alle condizioni dei luoghi e alla verifica delle responsabilità datoriale.
Cassazione civile sez. lav., 17/12/2015 n. 25395