Corte Suprema di Cassazione, Sezione III, sentenza numero 4898 del 14 marzo 2016
A cura di Sonia Lazzini
La Corte di Appello, nel ritenere che il ricorso della * alla tutela aquiliana fosse un espediente per aggirare la decadenza annuale dell’azione per vizi della cosa, sarebbe incorsa in un travisamento del rapporto tra azione contrattuale e extracontrattuale.
In particolare, non sarebbe applicabile al caso di specie il principio, richiamato dalla Corte di merito, secondo cui, nel contratto di compravendita, l’azione per responsabilità extracontrattuale è invocabile solo quando si agisca a tutela di interessi diversi da quelli discendenti dal contratto.
Infatti, la vendita di un terreno altamente inquinato non potrebbe essere paragonabile alla vendita di merce difettosa, poiché gli interessi in gioco investirebbero valori costituzionali (la tutela della salute pubblica e della salubrità dei luoghi) sovraordinati rispetto agli interessi contenuti in un contratto di compravendita (tanto da essere suscettibili anche di tutela penale).
Pure il terzo motivo è infondato in quanto, con esso, la società ricorrente non censura l’operato della Corte territoriale in riferimento ad una non conformità della decisione ai principi giurisprudenziali (univoci e costanti) relativi al rapporto tra azione contrattuale ed extra contrattuale nel contratto di compravendita.
Ed infatti né, dall’esame del motivo, emergono elementi tali da indurre a confermare o a mutare l’orientamento della Corte di Cassazione al riguardo.
Ma in ogni caso anche se è vero che l’inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, mentre, qualora il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell’ambito della responsabilità contrattuale
La ricorrente tenta di sostenere, che, nel caso di specie, sarebbe applicabile il suddetto principio e invoca l’esistenza di diritti ed interessi con asserito carattere assoluto. Nel fare ciò, ricorre ad una normativa di carattere pubblicistico, non direttamente invocabile nei rapporti tra privati, poiché diretta a disciplinare profili risarcitori nei rapporti tra il privato e la P.A.. E comunque poi si limita a chiedere i danni connessi alla espletata attività negoziale.