L’amministratore di condominio assume una posizione di garanzia derivante dalle norme civilistiche che gli attribuiscono la competenza ad eseguire tutti i necessari atti di gestione e manutenzione delle parti comuni di un edificio.
Ne discende che egli va ritenuto responsabile per l’eventuale evento lesivo derivante dalla difettosa manutenzione dell’immobile.
Cassazione penale sez. IV, 23/10/2015 n. 46385