di Enrico Santi 

Sanzioni penali severe per i conducenti che, a causa della guida imprudente, provocheranno la morte o lesioni gravi. Con la revoca della patente che potrà arrivare a 30 anni. È legge, dopo cinque letture parlamentari, l’omicidio stradale: il Senato ha approvato ieri il ddl, sul quale il governo aveva posto la fiducia, con 149 voti a favore, tre contrari e 15 astenuti.

Quello licenziato è lo stesso testo che era stato approvato dalla Camera nella seduta del 21 gennaio 2016.

I contenuti

Nelle ipotesi generiche e meno gravi di violazione delle norme del codice della strada scatterà la reclusione da 2 a 7 anni per chi causa per colpa la morte di una persona e la reclusione da 3 mesi a 1 anno in caso di lesioni gravi e da 1 anno a 3 anni in caso di lesioni gravissime (art. 590-bis, c. 1, del codice penale). La reclusione aumenta, da 5 a 10 anni per l’omicidio stradale, da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime, quando il conducente è in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, procede in centro urbano a una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, circola su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, attraversa un’intersezione con il semaforo rosso, circola contromano, fa inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o sorpassa in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua. Pene ancora più severe, ovvero la reclusione da 8 a 12 anni per l’omicidio stradale, da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime, sono previste quando l’evento è provocato nelle ipotesi più gravi di guida di veicoli a motore in stato di ebbrezza alcolica media o grave o sotto l’effetto droghe.

Revoca della patente

Nel caso dell’omicidio stradale con le violazioni più gravi del codice della strada o in stato di ebbrezza alcolica media, l’interessato non può conseguire la patente per 15 anni; con le altre violazioni stradali, il periodo di interdizione al conseguimento della patente è di dieci anni. Il termine sale a 20 anni se il conducente è stato precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza alcolica media o grave oppure sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il termine sale fino a 30 anni qualora l’autista non si sia fermato a prestare assistenza e si sia dato alla fuga. Nel caso dell’omicidio con violazioni non gravi del codice della strada e delle lesioni personali gravi o gravissime, il periodo di interdizione al riconseguimento della patente è di 5 anni, che sale a 10 anni se il conducente è stato precedentemente condannato per i reati di cui all’artt. 186, cc. 2, lett. b) e c), e 2-bis, o all’art. 187, cc. 1 e 1-bis, e a 12 anni se l’autista non si è fermato a prestare assistenza e si sia dato alla fuga.

Arresto in flagranza

Viene previsto l’arresto obbligatorio di chi è colto in flagranza del delitto di omicidio colposo stradale di cui al nuovo art. 589-bis, cc. 2 e 3, del codice penale. Si tratta delle violazioni più gravi per le quali è prevista la pena più alta, da 8 a 12 anni. Inoltre, viene previsto l’arresto facoltativo in flagranza per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime di cui al nuovo art. 590-bis del codice penale; tuttavia, la misura non si applica nei confronti del conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

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