di Maria Elisa Scipioni
Sebbene sia passato ormai qualche anno dall’entrata in vigore della Riforma Monti – Fornero e dalle nuove disposizioni in materia di previdenza, le misure introdotte dagli Enti di categoria, sia dal lato della contribuzione che da quello dei sistemi di calcolo delle prestazioni, hanno comportato rilevanti cambiamenti sulle pensioni degli iscritti agli ordini.
Dopo quella dei lavoratori dipendenti, quindi, anche la previdenza dei liberi professionisti da subito una riforma strutturale. La necessità da parte degli Enti pensionistici di dover garantire una sostenibilità dei conti a cinquanta anni, così come richiesto dalla legge 214/2011, la “Riforma Monti – Fornero”, da un lato, e l’esigenza di adeguarsi al progressivo allungamento dell’aspettativa di vita, che va a incidere sui conti delle
gestioni previdenziali dall’altro, hanno spinto tali Enti a porre in essere misure di notevole importanza.
Tra le novità: l’innalzamento graduale dell’età pensionabile che arriva a 70 anni nel giro di pochi anni; contributi soggettivi che variano dal 10 al 16%; il passaggio per alcune Casse a un nuovo metodo di calcolo delle prestazioni.
Le nuove disposizioni hanno interessato tutti gli iscritti alle Casse privatizzate con d.lgs. 509/1994, le quali continuavano ad applicare un sistema di calcolo retributivo, in base al quale veniva riconosciuto al momento del pensionamento un trattamento pensionistico commisurato agli ultimi redditi professionali e non al montante dei contributi versati. Già con la Legge Finanziaria del 2007 (articolo 1, comma 763) la generosità delle prestazioni veniva messa in dubbio, richiedendo agli Enti di garantire la solidità dei bilanci per 30 anni (prima erano 15). La Legge 214/2011 ha portato a 50 anni tale limite. Molto si è discusso a riguardo, sia in merito alla profondità richiesta (50 anni sono stati considerati eccessivi) sia per la metodologia di calcolo scelta che, forse troppo prudentemente, impone di non considerare nel calcolo il patrimonio accumulato, ma solamente il rapporto tra i flussi di cassa in entrata e uscita. Per non incorrere (se non ci fosse stato l’equilibrio richiesto) nella penalizzazione del contributivo pro rata dal 2012 e nel contributo di solidarietà a carico dei pensionati attualmente in pensione, le Casse furono obbligate a presentare per l’approvazione ai Ministeri vigilanti, il proprio bilancio tecnico entro il 30 settembre 2012.
Per i professionisti iscritti a un Ente previdenziale di nuova generazione (istituito con il d.lgs. 103/1996) la Riforma Monti – Fornero, nell’obiettivo di portare tutte le gestioni al metodo di calcolo delle pensioni contributivo non ha inciso, in quanto queste Casse, nate con tale sistema, potevano già contare su un equilibrio di bilancio di 50 anni. E’ quindi sull’adeguatezza delle prestazioni che tali Enti hanno lavorato al fine di migliorare la prospettiva di erogare assegni eccessivamente bassi. Va in tale direzione il provvedimento Lo Presti (l. 133/2011) che ha dato la facoltà agli istituti di innalzare fino al 5% il contributo integrativo (a carico del cliente) e di destinare parte delle nuove risorse all’incremento degli importi delle future pensioni.
A partire dal primo gennaio 2013 perciò, anche la previdenza dei liberi professionisti ha subito una graduale riforma strutturale al fine di garantire la sostenibilità e l’adeguatezza delle prestazioni erogate nel lungo periodo.
Epheso, nei suoi appuntamenti, cercherà di mettere in luce le novità introdotte da detti provvedimenti normativi e sulla base delle attuali modalità di funzionamento degli Enti di categoria, attraverso il supporto di esempi numerici, illustrare come gli stessi incidono sulle prestazioni attese dai professionisti.