I lavori c.d. sopraelevati da terra sono regolati dall’art. 11 settimo comma del D.P.R. n. 547 del 1955 e dall’art.16 del D.P.R. n. 164 del 1956, per lavori da realizzare oltre una certa altezza dal suolo – 2 metri -; tali medesime precauzioni previste possono ben essere ritenute necessarie per l’esecuzione di lavori anche sotto quella soglia e il mancato adempimento è rimproverabile al datore di lavoro stavolta ai sensi della più generale norma ex art. 2087 c.c.
Cassazione penale sez. IV, 10/11/2015 n. 46979