È ammessa l’autonoma risarcibilità del danno morale – distinta da quella del danno biologico – solo nel caso di lesioni di non lieve entità e, quindi, al di fuori dell’ambito di applicazione delle c.d. lesioni micro permanenti di cui all’art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005.
Cassazione civile sez. lav., 20/11/2015 n. 23793