di Sonia Lazzini
L’art 2049 c.c. fa gravare sul datore di lavoro la responsabilità del dipendente verso terzi e non verso lo stesso dipendente.
Infatti la responsabilità dell’impreditore nei confronti dei propri collaboratori ha la fonte nell’articolo 2087 cc per il quale:
Art. 2087 c.c. – Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Corte Suprema di Cassazione, Sezione III, sentenza numero 4890 del 14 marzo 2016
L’invocazione degli artt. 1227, 1294 e 2056 c.c. è priva di qualunque contenuto esplicativo, con conseguente inammissibilità.
La contraddizione evidenziata non è idonea a censurare l’esclusione di ogni responsabilità in capo al danneggiato; mette in evidenza, posto che il 2049 c.c. fa gravare sul datore di lavoro la responsabilità del dipendente verso terzi e non verso lo stesso dipendente, il non corretto richiamo in sentenza, evidentemente dovuto solo a refuso materiale, dell’art. 2049 c.c. per fondare la responsabilità delle pompe funebri, in luogo dell’art. 2087 c.c.
Naturalmente, il Comune non ha interesse a mettere in discussione la riconosciuta responsabilità concorrente delle pompe funebri, ma la misura della responsabilità dell’impresa, rispetto alla quale denuncia omessa motivazione.
Ma tale ultima censura è pure inammissibile impingendo proprio la valutazione di merito effettuata dalla decisione impugnata. Invero, costituisce consolidato insegnamento di questa corte l’essere sempre vietato invocare un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme, perché la Corte di cassazione non ha il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, essendo la valutazione degli elementi probatori attività istituzionalmente riservata al giudice di merito.