di Sonia Lazzini

Nella bozza di decreto – licenziata dal Consiglio dei ministri in data 3 marzo 2016 – sugli appalti pubblici e concessioni c’è una novità anche per quanto riguarda il possesso, da parte delle imprese partecipanti, di un’ adeguata polizza di Responsabilità civile Terzi.

si legge infatti (come da direttiva comunitaria per i settori ordinari):

“Art. 83 – (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)
1.I criteri di selezione riguardano esclusivamente:
a)i requisiti di idoneità professionale;
b)la capacità economica e finanziaria;
c)le capacità tecniche e professionali.
(…)
4.Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;
b)che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.”

Sorgono spontanee alcune osservazioni:

  • Intanto sarà compito delle Stazioni appaltanti verificare l’adeguato livello delle polizze che quindi potrà essere diverso da gara a gara;
  • Per il noto principio della necessità di distinzione fra requisiti di ammissione ed elementi di verifica dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il possesso di adeguata polizza non potrà piu’ essere oggetto (e quindi far ottenere punteggi) di valutazione dell’offerta tecnica;
  • e da ultimo c’è un aspetto che forse potremmo definire “comico” o forse di fantassicurazione.

Mi riferisco alla possibilità che la polizza possa essere oggetto di AVVALIMENTO.

Leggiamo infatti sempre nella bozza:

“Art. 89 (Avvalimento)
1.L’operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.”

Non avendo ancora avuto la possibilità di conoscere il contenuto dell’allegato XVII, parte II, lettera f) non sappiamo se la polizza ne farà parte.

Il dubbio sorge anche dal fatto che l’unico divieto esplicito è il seguente:

9.L’avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

E questo tra l’altro creerà qualche problema in sede di possibilità di riduzione della garanzia provvisoria.

Come reagiranno gli assicuratori?