di Lucio Berno
A decorrere dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione all’INAIL del certificato medico di infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la “prima assistenza” al lavoratore infortunato o ammalato.
L’Inail, con circolare 10/2016 (che trovate allegata) ha pubblicato le istruzioni in applicazione delle semplificazioni per i datori di lavoro, previste dal decreto legislativo 151/2015 attuativo del cosiddetto JobsAct.
Il datore di lavoro, tuttavia, dovrà comunque inoltrare la denuncia di infortunio all’INAIL entro due giorni ed entro cinque in caso di malattia professionale.
Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo di inoltro solo nei casi di infortuni mortali o con prognosi superiori ai 30 giorni, che prevedono l’obbligo di trasmissione alle autorità di sicurezza direttamente da parte dell’INAIL.
ECCO LE ISTRUZIONI DELL’INAIL:
CERTIFICATO MEDICO
Certificato ed invio devono avvenire entro 24 ore successive all’intervento di prima assistenza.
Va predisposto, in via telematica, dal medico o dalla struttura che presta la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, e trasmesso contestualmente all’INAIL con le modalità previste dalla circolare. La compilazione del certificato e il relativo invio devono avvenire entro le 24 ore successive all’intervento di prima assistenza.
Il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo, previsto dalla precedente normativa, di trasmettere all’INAIL il certificato medico. Dovrà però indicare i riferimenti del certificato medico nella denuncia obbligatoria di infortunio sul lavoro, che vengono resi disponibili dallo stesso istituto assicuratore. Il datore di lavoro accede alla documentazione utilizzando gli applicativi pubblicati su sito INAIL attraverso le proprie credenziali di accesso.