di Lucia Prete

Il fideiussore, per chiedere la liberazione dal vincolo di garanzia, ha l’onere di provare che la banca, senza la sua autorizzazione, in epoca successiva alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, abbia fatto credito al terzo pur essendo a conoscenza del sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche. Così la Cassazione (sezione VI, n. 2132/2016). In altri termini, alle banche è richiesto un maggior grado di diligenza nel verificare le condizioni patrimoniali del debitore in considerazione della funzione di esercizio del credito che esse svolgono. In generale, secondo la giurisprudenza di merito e di legittimità, il creditore garantito da fideiussione ha il dovere di comportarsi con correttezza e di eseguire il contratto secondo buona fede, pertanto, non può disporre nuove concessioni di credito senza effettuare i controlli necessari a ridurre i rischi di insolvenza del debitore principale. Ovviamente e a maggior ragione, tale principi si applicano anche alle banche, alle quali, piuttosto, è richiesto un maggior grado di diligenza nel verificare le condizioni patrimoniali del debitore in considerazione della funzione di esercizio del credito che esse svolgono.

L’ordinanza in esame fa presente che, in un rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca creditrice perde il beneficio della garanzia se, in presenza di un significativo peggioramento delle condizioni economiche del debitore, non si avvalga degli strumenti di autotutela di cui disponga per porre termine al rapporto impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che avrebbero come conseguenza un aumento dell’esposizione debitoria, salvo che il fideiussore manifesti la volontà di mantenere la propria obbligazione di garanzia. Quindi, il fideiussore ottiene la liberazione dal proprio vincolo di garanzia quando ricorrano sia l’elemento oggettivo costituito dall’ulteriore concessione di credito da parte della banca al terzo, sia l’elemento soggettivo rappresentato dalla conoscenza da parte della banca dell’insolvibilità di quest’ultimo.

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