di Stefano Manzelli

Il giudizio medico negativo di idoneità alla guida conseguente alla denuncia per circolazione in stato di ebbrezza deve essere ben motivato. Non bastano generiche considerazioni circa un valore troppo alto nel sangue. Lo ha chiarito il Tar Emilia – Romagna, sez. I, con sentenza 1126/2015. Un autista recidivo per guida alterata è stato sanzionato per abuso di sostanze alcoliche al volante. Successivamente alla sospensione della patente l’interessato è stato sottoposto alla visita medica obbligatoria prevista dall’art. 186/8° cds collezionando un ulteriore stop di sei mesi da parte della commissione medica. Contro questa misura l’interessato ha proposto con successo ricorso direttamente ai giudici amministrativi. In effetti nel certificato medico non è stato indicato alcun elemento ostativo alla circolazione evidenziato un’ottima vista e nessuna minorazione. In buona sostanza non risulta alcun problema sanitario ma l’Asl, in una memoria postuma, specifica di aver riscontrato valori troppo alti di ematocrito nel sangue, potenzialmente correlati all’abuso di sostanza alcoliche. Considerazioni troppo generiche per lasciare a piedi un conducente.
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