Corte Suprema di Cassazione, Sezione III, sentenza numero 4379 del 7 marzo 2016
A cura di Sonia Lazzini
Il nostro ordinamento giuridico non conosce altre distinzioni, in tema di danni, che quelle:
(a) tra danno emergente e lucro cessante (art. 1223 c.c.);
(b) tra danno patrimoniale e non patrimoniale (art. 2059 c.c.).
Il danno non patrimoniale consiste nella lesione di qualsiasi interesse della persona non suscettibile di valutazione economica (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605490), ed ha natura unitaria ed omnicomprensiva.
“Natura unitaria” vuol dire che non vi è alcuna diversità dogmatica nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato – poniamo – da una lesione della reputazione, piuttosto che di quello causato dall’uccisione di un parente.
“Natura omnicomprensiva”, invece, vuoi dire che nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale il giudice deve tenere conto di tutte le conseguenze che ne sono derivate, nessuna esclusa, osservando due soli limiti:
- non si può attribuire nomi diversi a pregiudizi identici, per procedere a due liquidazioni (Sez. L, Sentenza n. 10864 del 12/05/2009, Rv. 608452; Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605495; Sez. 3, Sentenza n. 9320 del 08/05/2015, Rv. 635319; Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100; Sez. 3, Sentenza n. 4043 del 19/02/2013, Rv. 625455).
- il pregiudizio non patrimoniale di cui si chiede il ristoro deve avere superato una soglia minima di apprezzabilità (Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014, Rv. 632536; Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011, Rv. 616447; Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010, Rv. 611428; Sez. 3, Sentenza n. 24030 del 13/11/2009, Rv. 609979).
L’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale, in definitiva, costituiscono questioni concrete e non astratte. Esse non chiedono all’interprete la creazione di astratte tassonomie classificatorie, ma lo obbligano alla ricerca della sussistenza di effettivi pregiudizi. Costituiscono il frutto di giudizi analitici a posteriori, e non di giudizi sintetici a priori.
Non è dunque giuridicamente corretto pretendere di stabilire ex ante che immancabilmente, al cospetto d’un lutto familiare, ai superstiti spetterà sempre e comunque il ristoro del danno “da perdita del rapporto parentale”, di quello “morale” e di quello alla “vita di relazione”, per poi calare in queste categorie astratte somme di denaro più o meno fantasiosamente determinate
E’, invece, giuridicamente corretto stabilire ex post se ed in che misura il lutto abbia nuociuto al benessere materiale, fisico e morale del superstite, secondo quanto dedotto e provato in giudizio, provvedendo ad una liquidazione unitaria che tenga conto di tutti i pregiudizi concretamente accertati.
(…)
I criteri di liquidazione del danno alla salute, infatti, costituiscono oggetto d’una valutazione di merito sottratta al sindacato di questa Corte, con gli unici limiti:
– il divieto di automatismi risarcitori;
– il divieto di duplicazioni risarcitorie;
l’accertamento in concreto d’un pregiudizio che abbia superato la soglia minima di tollerabilità.
Ne consegue che, quali che siano i criteri concretamente adottati dal giudice di merito per la aestimatio del danno non patrimoniale, essi non possono essere invocati quali regole di diritto per stabilire quale debba essere la corretta interpretazione dell’art. 2059 c.c..
(…)
La liquidazione del danno alla salute deve avvenire in due fasi:
(a) dapprima accertando e monetizzando le conseguenze standard della lesione, e cioè quelle che qualunque soggetto, vittima del medesimo pregiudizio, sarebbe costretto a patire;
(b) quindi accertando e monetizzando le eventuali conseguenze peculiari, quelle cioè che non costituiscono una costante per tutti i danneggiati a parità di postumi, ma che nondimeno sono state concretamente sofferte dalla vittima nel caso specifico.
La monetizzazione del primo tipo di pregiudizi deve avvenire con un criterio uniforme uguale per tutti, al fine di garantire la parità di trattamento a parità di lesioni; la monetizzazione del secondo tipo di pregiudizi deve invece avvenire in modo “personalizzato”, ma al di fuori di qualsiasi automatismo, adeguatamente soppesando le circostanze specifiche che la vittima ha saputo o potuto allegare e provare.
Ne consegue che la c.d. “personalizzazione” del risarcimento del danno biologico non è indefettibile: essa mancherà se il danneggiato non abbia dedotto o dimostrato il quid pluris che la sua situazione presenta, rispetto ai casi consimili.