Va escluso il diritto al risarcimento danni seguìti alla caduta avvenuta all’interno di un parco acquatico a causa della presenza di chiazze d’acqua sul vialetto che conduceva alle piscine, atteso che l’evento dannoso era da attribuirsi all’esclusiva alla condotta colposa dell’infortunato, in quanto egli avrebbe dovuto usare maggiore prudenza, in particolare utilizzando l’apposito corrimano; e comunque, il fatto si era verificato di giorno, in una situazione di piena luminosità e la chiazza d’acqua era perfettamente visibile da parte di chi avesse adoperato anche una minima attenzione.
Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015 n. 23108