«Gentile Signore/Signora, ecco quanto sarà la sua pensione di scorta sulla base degli investimenti effettuati e dei rendimenti guadagnati sui contributi e sul trattamento di fine rapporto lavoro, Tfr, da Lei versato nel fondo pensione». Più o meno è questa la comunicazione che i lavoratori iscritti a un fondo pensione riceveranno entro fine mese. È la c.d. «comunicazione periodica», mediante la quale i fondi pensione devono fornire annualmente, entro il 31 marzo con riferimento all’anno precedente, le informazioni sulla posizione contributiva degli iscritti. Il prossimo appuntamento, relativo all’anno 2014, ha una seconda utilità: in vista dell’apertura dei termini per l’opzione per monetizzare il tfr in busta paga, il documento può aiutare a valutare i pro (avere disponibilità di liquidità) e i contro dell’operazione (abbandonare il percorso di costruzione della pensione di scorta).
La comunicazione periodica. La comunicazione periodica agli iscritti alla previdenza integrativa è un atto dovuto da tutte le forme pensionistiche complementari (ossia da tutte le tipologie di fondi pensione). Ha cadenza annuale e riguarda il periodo dell’ultimo anno solare.
I fondi pensione devono trasmetterla ai soggetti che risultano iscritti al 31 dicembre di ogni anno entro il 31 marzo dell’anno successivo (una copia è inviata anche alla Covip). I fondi pensione hanno facoltà d’interromperne l’invio qualora la posizione individuale dell’iscritto, che non versi contributi da almeno un anno, risulti priva di consistenza (sotto i 100 euro).
Unitamente alla comunicazione periodica è trasmesso, da parte delle forme pensionistiche a ciò tenute, il Progetto esemplificativo personalizzato aggiornato.
Nella comunicazione vanno indicati la posizione maturata dall’iscritto, le operazioni effettuate nel corso dell’anno, i costi effettivamente sostenuti. Inoltre, vanno specificati la linea di investimento adottata e i rendimenti realizzati negli ultimi tre, cinque e dieci anni rapportandoli ai relativi benchmark. Infine, i fondi pensione devono fornire agli interessati un prospetto che dia conto di somme corrisposte per riscatti, anticipazioni e liquidazioni in capitale. Lo schema si compone di tre principali sezioni. La prima è la comunicazione periodica agli aderenti, che va predisposta con cadenza annuale e riferita a un periodo coincidente con l’ultimo anno solare. Essa deve essere trasmessa a coloro che risultano iscritti al 31 dicembre di ciascun anno, entro il 31 marzo dell’anno successivo.
La seconda sezione riguarda la «comunicazione in caso di erogazione di prestazioni». È una sezione del tutto innovativa e risponde all’esigenza di completare di informazioni gli interessati, cioè anche nei casi di erogazione di prestazioni, così da evitare comportamenti di scarsa trasparenza da parte dei fondi pensione nei rapporti con gli iscritti. In relazione a tanto, dunque, nei casi di riscatto (totale o parziale), anticipazione della posizione individuale maturata, trasferimento ad altro fondo pensione, liquidazione in forma capitale nel caso di raggiungimento dell’età pensionabile, la comunicazione (è un prospetto) ha la funzione di mettere a disposizione dell’interessato (lavoratore iscritto) tutti gli elementi utili per ricostruire la determinazione dell’importo liquidato, o trasferito, a partire dalle informazioni riportate nell’ultima comunicazione periodica ricevuta ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione alla forma pensionistica. Qualora non sia possibile liquidare l’intero importo spettante (per esempio, se la forma pensionistica è a conoscenza di ritardi nei versamenti contributivi), questa sezione di comunicazione (lo schema di prospetto) si applica sia alla liquidazione provvisoria che a quella integrativa. Nei casi che comportano la cessazione del rapporto di partecipazione al fondo pensione (trasferimento) o l’uscita dal sistema della previdenza complementare (riscatto totale o liquidazione in forma capitale nell’ipotesi di raggiungimento dell’età pensionabile), all’interessato viene, altresì, fornita la rendicontazione analitica della sua situazione personale. Le informazioni, in tal caso, si riferiscono al periodo compreso tra il 31 dicembre dell’anno precedente (o, se successiva, la data di iscrizione alla forma pensionistica) e la data della liquidazione dell’importo dovuto.
Infine, la terza sezione riguarda le «altre informazioni da rendere in corso d’anno». Si tratta di una ulteriore comunicazione, riguardante fondamentalmente il versamento dei contributi e l’andamento della quota. Le forme pensionistiche complementari, innanzitutto, devono mettere a disposizione degli iscritti, in sezioni dei siti web dedicate ai singoli aderenti, informazioni tempestive sui contributi versati in corso d’anno e sulla evoluzione della posizione individuale, al fine di consentire agli interessati il controllo della correttezza dei versamenti.
Per i fondi pensione non v’è obbligo di pubblicazione periodica del valore unitario della quota. Infatti, considerato che l’orizzonte temporale rilevante per la valutazione dell’andamento degli investimenti dei fondi pensione è il medio-lungo termine, l’informativa fornita agli iscritti risulta soddisfacente a realizzare un’adeguata informativa.
I fondi pensione che intendano comunque pubblicare il valore unitario della quota segnalano alla Covip le modalità di pubblicazione, curando che essa sia comunque accompagnata: a) dall’avvertenza, opportunamente evidenziata, che il valore unitario della quota può variare in modo considerevole e che il risultato della gestione dei fondi pensione deve essere valutato in un orizzonte temporale di sufficiente ampiezza; b) da informazioni (a esempio in termini di rendimento e volatilità) riferite ai risultati conseguiti in un orizzonte temporale di medio periodo, precisando che i risultati passati non sono necessariamente rappresentativi di quelli che sarà possibile conseguire nel futuro.
La trasmissione online. Previo consenso del lavoratore iscritto, i fondi pensione possano inviare la comunicazione mediante posta elettronica anziché attraverso il consueto canale della posta ordinaria, o permetterne l’acquisizione con altra modalità telematica, nel rispetto delle esigenze di riservatezza del destinatario. La modifica della scelta operata dall’aderente deve avvenire con la stessa procedura. Il fine è quello del contenimento dei costi.
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