Pagina a cura di Cinzia De Stefanis 

 

Non siamo in presenza del reato di inquinamento acustico (articolo 659 c.p.), ma solo di illecito amministrativo, quando l’utilizzo del condizionatore d’aria ubicato all’esterno dell’immobile è funzionale all’attività dell’impresa. L’inquinamento acustico conseguente all’esercizio di mestieri rumorosi, che si concretizza nel mero superamento dei limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia, integra l’illecito amministrativo (legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 2, legge quadro sull’inquinamento acustico) e non la contravvenzione di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.). Queste le indicazioni contenute nella sentenza n. 7912 della Corte di cassazione, terza sezione penale.

Il fatto in sintesi. Il tribunale condannava la titolare di una sala giochi a un’ammenda di 200 euro, ritenendola colpevole del reato di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone). Il giudice sottolineava che le rilevazioni fonometriche avevano accertato che «in orario notturno il rumore misurato nell’abitazione del denunciante a finestre aperte si innalzava da 37 decibel (dB) a 43 decibel (dB) per effetto dell’immissione sonora provocata dai rumori dei condizionatori. Tale incremento si poneva in contrasto con i dettati dell’articolo 4 del Dpcm 14 novembre 2007, il quale fissa i valori limite differenziali di immissione di 5dB in orario diurno e in 3dB in orario notturno. Inoltre le rilevazioni fonometriche evidenziavano livelli significativi di rumorosità prossimi al limite assoluto». Il limite notturno previsto per le zone residenziali (II) è di 45 dB, per le aree di tipo misto (III) è di 50 dB e per le aree a intensa attività umana (IV) è di 55 dB, e che l’immobile in questione risultava «inquadrabile nell’area III, o al più nell’area IV». L’imputata ricorreva in Cassazione, evidenziando, tra le altre censure, che secondo l’orientamento giurisprudenziale «il solo superamento dei limiti massimi o differenziali nell’esercizio di mestieri rumorosi integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della legge 447/95.

Posizione della Cassazione. In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, la condotta costituita dal superamento dei limiti di accettabilità di emissioni sonore derivanti dall’esercizio di professioni o mestieri rumorosi non configura l’ipotesi di reato di cui all’articolo 659 , 2 comma, c.p., ma l’illecito amministrativo di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 10, comma 2, legge quadro sull’inquinamento acustico), in applicazione del principio di specialità contenuto nell’articolo 9 legge 24 novembre 1981, n. 689. Ancor più recentemente la Cassazione (sezione. 3, sent. del 18/9/2014, n. 42026) ha precisato che «in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone nell’ambito di una attività legittimamente autorizzata, è configurabile:

– l’illecito amministrativo di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 10, comma 2, ove si verifichi solo il mero superamento dei limiti differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia;

– il reato di cui all’articolo 659 , 1 comma, c.p., ove il fatto costituivo dell’illecito sia rappresentato da qualcosa di diverso dal mero superamento dei limiti di rumore, per effetto di un esercizio del mestiere che ecceda le sue normali modalità o ne costituisca un uso smodato;

– il reato di cui all’articolo 659 , 2 comma, c.p., qualora la violazione riguardi altre prescrizioni legali o della autorità, attinenti all’esercizio del mestiere rumoroso, diverse da quelle impositive di limiti di immissioni acustica» .

Nel caso in esame, sottolineano gli ermellini, il giudice avrebbe innanzitutto dovuto accertare se il denunciato inquinamento acustico proveniva o meno dell’esercizio di un mestiere rumoroso. Dalla sentenza impugnata risulta che si trattava di una sala giochi amministrata dall’imputata e che i rumori provenivano dai condizionatori d’aria che servivano il locale e che erano stati installati all’esterno, al di sotto del balcone dell’abitazione, posta al secondo piano del palazzo, di un condomino che se ne era lamentato e aveva fatto la denuncia. Doveva perciò accertarsi se i condizionatori erano uno strumento indispensabile per l’esercizio dell’attività autorizzata, o se erano indipendenti da tale esercizio. Si tratta di un accertamento di fatto che spetta al giudice del merito e che non può essere compiuto in questa sede di legittimità, anche per la mancanza di qualsiasi elemento di valutazione. Sia pure nella giurisprudenza non proprio recente, sono rinvenibili alcune massime riferite a casi in cui i rumori provenienti dall’impianto di condizionamento sono stati ritenuti, in quelle specifiche situazioni, estranei all’esercizio dell’attività autorizzata (Cass. sez. 1 , 21/12/2006, n. 7962 del 2007, in relazione a un laboratorio di sartoria, Cass. sez. 1, 17/12/1998, n. 4820 del 1999, in relazione a una discoteca). Si tratta comunque di una valutazione di merito che va compiuta in riferimento al singolo caso.