Deve escludersi la responsabilità per custodia in capo alla società custode dello stadio cittadino per i danni subiti da uno spettatore mentre assisteva a una partita di calcio perché colpito al viso da un oggetto lanciato da un anello dello stadio superiore al suo, riportando la frattura dell’arco zigomatico, trattandosi di danno riconducibile non alla natura del bene custodito, né dall’uso che ne è stato fatto dal custode, bensì al comportamento illecito di un terzo, rispetto al quale lo stadio ha rappresentato esclusivamente il contesto nell’ambito del quale è maturata la vicenda: ed è maturata per ragioni attinenti all’esagitazione del pubblico e non per effetto della peculiare conformazione o delle modalità di gestione del luogo.
Chi organizzi la manifestazione sportiva è tenuto ad attribuire al pubblico – quale corrispettivo del biglietto di ingresso – non solo il diritto di assistere alla partita, ma anche la garanzia di condizioni minime di agibilità del luogo e di protezione dell’incolumità personale, quanto meno rispetto ai rischi più gravi di violenze e vandalismi, trattandosi di eventi divenuti frequenti e prevedibili.
Donde l’obbligo di adottare le misure idonee a prevenire tali rischi, tramite adeguati controlli all’ingresso ed altre misure, quali l’individuazione dei soggetti violenti e pericolosi, il loro allontanamento, i divieti di frequentare lo stadio, e simili.
Trattasi di misure la cui adozione grava in primo luogo sulla società organizzatrice dell’incontro, e che, se omesse, giustificano l’addebito di responsabilità, sia a titolo contrattuale, sia anche a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ..
Fra di esse rientrano i controlli all’ingresso delle forze dell’ordine che – essendo strumenti ausiliari dell’attività d’impresa, nei confronti dei terzi impegnano la responsabilità dell’impresa stessa, che sarebbe quindi chiamata a risponderne.
Cassazione civile sez. III, 19/12/2014 n. 26901