La responsabilità va quindi ricollegata non alla mera sussistenza del ponteggio, ma al fatto che sia stato omesso qualunque accorgimento idoneo ad ovviare alla situazione di pericolo; la fattispecie relativa ad un furto in appartamento agevolato dalla presenza di un ponteggio installato senza adottare misure anti-intrusive, quali l’illuminazione notturna.
La giurisprudenza ha sancito espressamente che – ove siano state trascurate dall’impresa le ordinarie norme di diligenza e non siano state adottate le cautele idonee ad impedire l’uso anomalo delle impalcature – è configurabile la concorrente responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., atteso l’obbligo di vigilanza e di custodia gravante sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura .
La clausola a discarico della responsabilità è vincolante ed efficace nei rapporti fra le parti del contratto di appalto -nella specie, fra il Condominio e l’appaltatore-, ed hanno indubbiamente l’effetto di consentire al committente di rivalersi sull’appaltatore per gli eventuali danni di cui sia chiamato a rispondere per effetto del comportamento di lui.
Non sono invece opponibili ai terzi danneggiati (art. 1372, 2° comma, cod. civ.) e non valgono a esonerare il Condominio dall’obbligo di rispondere nei loro confronti.
Cassazione civile sez. III, 19/12/2014 n. 26900