L’iscrizione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà di un’autovettura, prevista dall’art. 6 del r.d.l. 15 marzo 1927 n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928 n. 510, pur essendo volta a dirimere i conflitti tra aventi causa dal medesimo venditore, assume, altresì, valore di prova presuntiva in ordine all’individuazione del soggetto obbligato a risarcire i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo.
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2014 n. 24681