Via libera dell’Ivass alle polizze sulla responsabilità civile per i 730-precompilati. Gli importi dovuti dai professionisti in caso di errore infatti hanno natura risarcitoria e non sanzionatoria. Con questa motivazione, contenuta nella circolare n. 366/15, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni scioglie la matassa in materia di rc per la responsabilità civile per i danni derivanti dal rilascio del visto di conformità sui 730-precompilati. E apre alle compagnie assicurative la possibilità di estendere nelle attuali polizze anche le sanzioni dirette da parte del fisco, previsione fino ad ora vietata da relativo codice. Infatti, precisa l’istituto di vigilanza, questo genere di copertura non si pone in contrasto con il codice delle assicurazioni che vieta le assicurazioni che hanno per oggetto il pagamento delle sanzioni amministrative, né con il Regolamento Isvap che «ribadisce l’inassicurabilità del rischio relativo al pagamento di una sanzione amministrativa».
Il problema nasce proprio dagli obblighi che derivano dal dlgs 175/14 sulle semplificazioni, quello che ha introdotto appunto il modello 730 precompilato. I centri di assistenza fiscale, i commercialisti, i consulenti del lavoro e gli altri intermediari che intendono esercitare la facoltà di apporre il visto di conformità sono sottoposti a due obblighi: aggiornare le loro polizze assicurative innalzando a 3 milioni di euro la soglia minima di massimale, perché in caso di errore devono garantire il risarcimento ai clienti e allo stato, e nello stesso tempo estendere, nel caso di visto infedele, la garanzia al pagamento di una somma equivalente alle imposte che sarebbero state chieste al contribuente. In sostanza l’rc deve coprire anche le imposte eventualmente non versate dal contribuente. E da qui sono arrivate le prime questioni visto che, ricorda l’Ivass, «i Caf e i professionisti tenuti al rilascio ai contribuenti del visto di conformità non troverebbero sul mercato assicurativo le necessarie coperture». E questo avrebbe rischiato di compromettere l’avvio dell’operazione che dovrà essere messa a disposizione entro il prossimo 15 aprile. Secondo l’Ivass dunque le disposizioni in materia di assicurazione non sono in contrasto con l’estensione dell’obbligo assicurativo come precisato dalla stessa Agenzia delle entrate secondo la quale «la somma che i soggetti che prestano assistenza fiscale sarebbe tenuti a pagare in caso di errore abbia natura risarcitoria e non sanzionatoria».