Ai fini della liquidazione del danno biologico, l’età in tanto assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l’aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica.
Derivandone che, quando invece la durata della vita futura cessi di costituire un valore ancorato alla probabilità statistica e diventi un dato di certezza per essere il soggetto deceduto prima della liquidazione, il danno biologico -riconoscibile tutte le volte che la sopravvivenza sia durata per un tempo apprezzabile rispetto al momento delle lesioni- va allora correlato alla durata della vita effettiva; essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative -di carattere non patrimoniale e diverse dalla mera sofferenza psichica- della permanente lesione della integrità psicofisica del soggetto per l’intera durata della sua vita residua.
Cassazione civile sez. III, 19/12/2014 n. 26897