Niente punizione del colpevole e vittima condannata a far valere le proprie ragioni nel processo civile per danni. Questo vale per le persone fisiche e per professionisti e imprese.
Tutti potranno giovarsi della mano leggera del legislatore penale e ottenere il perdono giudiziale, quando si sgarra in maniera non abituale senza provocare grossi danni. Bisogna, però, considerare che la vittima del reato (persona fisica, professionista, impresa) avrà la strada in salita per ottenere soddisfazione. E, soprattutto se si subiscono plurime offese di tenue valore (come può essere per un’impresa), non poter contare sul disincentivo della condanna penale implicherà un pregiudizio anche economico non indifferente.
Sta di fatto che il decreto legislativo 28/2015, in materia di non punibilità per particolare tenuità del reato, attua la legge delega n. 67/2014 e cambia i connotati della giustizia penale. Mettendo fuori dal circuito penale l’autore non abituale di un fatto non grave.
La non punibilità. Il provvedimento introduce la non punibilità dei reati che provocano un’offesa di particolare tenuità, quando, contemporaneamente, il comportamento del reo risulta non abituale.
Siamo di fronte a una «depenalizzazione», che riguarda tantissimi reati. La norma riguarda tutti i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni o con la pena pecuniaria, sola o congiunta alla pena detentiva.
Le relazioni di accompagnamento al decreto e, in particolare, l’analisi dell’impatto della regolamentazione evidenzia l’ambito di applicazione. La novità riguarderà tutte le contravvenzioni e molti delitti.
Non basta, però, solo il requisito della soglia di sanzione, in quanto il magistrato dovrà valutare due elementi: la tenuità dell’offesa e la non abitualità della condotta.
Tuttavia è chiaro che sono tante le aspettative di espulsione dal circuito penale di molti procedimenti.
Il fatto tenue. Nel suo iter il provvedimento ha subito alcuni ritocchi. Anche sul concetto di fatto tenue non abituale.
Il reato non può essere di particolare tenuità quando il colpevole ha agito per motivi abietti o futili o con crudeltà o con sevizie.
Inoltre i benefici di legge sono esclusi quando il reo ha approfittato della debolezza della vittima o ha causato la morte o lesioni gravissime.
Nella versione definitiva del decreto legislativo si interviene anche sulla nozione di abitualità. Il reato è abituale (e, quindi, non si ha diritto al beneficio) se l’autore è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o delinquente per tendenza. Stessa esclusione scatta per chi ha commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità e anche nel caso in cui si tratta di reati che hanno ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Il procedimento. Il procedimento penale dovrà preferibilmente essere chiuso già con una richiesta di archiviazione del pubblico ministero. Qui l’obiettivo è anche, se non soprattutto, di far risparmiare energie e soldi alla macchina della giustizia. Solo che l’elenco dei piccoli reati si estende a dismisura.
La vittima tra l’altro non può sbarrare la strada alla dichiarazione di non punibilità, anche se ha diritto di essere informata. Nel procedimento la persona offesa potrà dire la sua, ma non il suo parere non sarà vincolante.
Appresa, dunque, una notizia di reato, il pubblico ministero fa le indagini e potrà ritenere che l’offesa è di particolare tenuità e che il comportamento del responsabile non è abituale.
In ogni caso, il pubblico ministero, valutata la scarsa portata offensiva del fatto, chiederà l’archiviazione al giudice delle indagini preliminari.
Si sottolinea, e lo fanno anche i lavori preparatori, che siamo di fronte a reati consumati anche se di fascia ritenuta trascurabile.
Il reato c’è, ma lo stato pensa che sia meglio non procedere, anche se la persona offesa perde l’occasione di fare valere le sue ragioni nel procedimento penale.
La persona offesa. Certo la persona offesa dovrà essere informata della richiesta di archiviazione e avrà la possibilità di presentare opposizione. Ma deve farlo entro il termine perentorio di dieci giorni.
Peraltro, come spiega la relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, la persona offesa non ha «potere di veto». In effetti la legge delega non lo ha previsto e, quindi, il gip può archiviare il procedimento, anche se la persona offesa non è d’accordo.
La non punibilità potrà essere dichiarata in ogni stato e grado del processo e se viene pronunciata prima dell’inizio del dibattimento dovrà essere sentita la persona offesa.
Il responsabile potrà essere dichiarato non punibile anche dopo la chiusura delle indagini preliminari, con sentenza.
Peraltro la legge delega ha stabilito il criterio che l’esclusione della punibilità per fatto tenue con condotta non abituale non deve pregiudicare l’azione civile per il risarcimento del danno.
La vittima dovrà, a questo punto, farsi i conti in tasca e valutare la convenienza di accollarsi il costo delle liti di importo piccolo.
Ma che rapporto c’è tra il procedimento penale, che si chiude con il proscioglimento per tenuità del fatto, e il processo civile promosso dalla persona offesa? La risposta sta nel nuovo articolo 651 bis del codice di procedura penale sulla efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno.
Il citato articolo 651 bis prevede che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
L’articolo prosegue dicendo che la sentenza vale come giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno contro condannato e del responsabile civile.
La stessa efficacia di giudicato ha la sentenza irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto a seguito di giudizio abbreviato, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.
La norma vuole dare uno strumento alla persona offesa perché possa chiedere i danni partendo da un fatto già assodato e senza doverlo provare nel separato giudizio civile.
Se il fatto è stato vagliato dalla magistratura penale in un processo in cui l’imputato, ha avuto tutte le possibilità e le garanzie di difesa, è inutile replicare il processo nel separato giudizio civile.
La norma in esame parla, però, di efficacia della sentenza penale di proscioglimento per tenuità del fatto nel giudizio civile contro il «condannato», e questo stupisce perchè se il responsabile viene prosciolto (per tenuità del fatto), in realtà non c’è un condannato.
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