Prosegue la fase di messa a punto delle nuove disposizioni fiscali introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 che ha aumentato la tassazione dei rendimenti dei fondi pensione dall’11,5% al 20%. La Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, dopo essere già intervenuta il 9 gennaio a cui sono seguiti chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/E del 13 febbraio, ha emanato una nuova Circolare il 6 marzo. Con questo documento Covip fornisce ulteriori precisazioni utili alle forme pensionistiche complementari per ottemperare alle imminenti scadenze legate all’aggiornamento annuale della Nota informativa e all’invio agli aderenti del Progetto esemplificativo personalizzato, ovvero la stima dell’assegno che il lavoratore iscritto al fondo pensione può attendersi. Quali sono ora gli aspetti presi in considerazione? Il primo punto oggetto di attenzione è quello legato al calcolo dell’indicatore sintetico di costo (Isc) il cui obiettivo è quello di fornire all’aderente o al potenziale interessato il livello di onerosità di uno strumento previdenziale. Tale parametro va inserito obbligatoriamente nella documentazione contrattuale ed è pubblicato per tutte le forme previdenziali sul sito Covip (www.Covip.it). Va anche sottolineato come in visione prospettica l’Isc sarà ancora più importante alla luce della possibile portabilità del contributo datoriale prevista dal disegno di legge concorrenza dal momento che una decisione ragionata su un eventuale trasferimento non potrà prescindere da una attenta valutazione anche del fattore costo e la previdenza su base collettiva è al momento sensibilmente meno onerosa di quella su base individuale.
Dal punto di vista tecnico l’Isc esprime l’incidenza dei costi sull’ammontare della posizione maturata per ciascun anno di partecipazione. Come si calcola? L’Isc misura gli effetti dei costi sul livello dei rendimenti in un piano di risparmio previdenziale, per la durata massima di 35 anni, rispetto a un piano senza alcun tipo di onere. Più nello specifico è la risultante della differenza tra il tasso interno di rendimento di un piano di accumulo senza costi e di uno comprensivo dei costi per quattro diversi periodi di permanenza nel fondo pensione (due, cinque, 10 e 35 anni), date le ipotesi di un versamento costante di 2.500 euro annui e un tasso di rendimento nominale lordo del 4%. Nel calcolo dell’Isc si considerano gli oneri fiscali connessi ai rendimenti annuali, le voci di costo determinate al momento dell’adesione quali i costi di iscrizione, le spese annuali (in cifra fissa o in percentuale della contribuzione), le spese in percentuale del patrimonio. Per gli oneri quantificabili soltanto ex-post deve essere effettuata una stima (si tiene conto anche della commissione di trasferimento tranne nel caso del calcolo dell’indicatore a 35 anni). In genere l’Isc risulta negativamente correlato all’orizzonte di permanenza nel fondo pensione, poiché l’incidenza dei costi in somma fissa e di quelli commisurati ai versamenti contributivi tende a decrescere all’aumentare del montante accumulato. La Covip valuta ora nella Circolare che, con l’obiettivo di neutralizzare l’Isc dai possibili effetti che potrebbero derivare dagli interventi sulla normativa fiscale, sia opportuno eliminare dal calcolo la tassazione sui rendimenti. Nel prossimo aggiornamento annuale della Nota informativa, allora, i fondi pensione e i pip dovranno rideterminare l’Isc sulla base di rendimenti al lordo del prelievo fiscale (ponendo quindi l’aliquota pari a zero). Con riferimento al Progetto esemplificativo personalizzato e ai motori di calcolo resi disponibili sui siti web, la Commissione ritiene preferibile che si consideri la sola aliquota del 20%, riservandosi successive eventuali valutazioni sulle modalità con cui tenere conto della aliquota ridotta del 12,5% (la parte di portafoglio che investe in titoli di Stato è infatti tassata in linea con la fiscalità di questi asset). Per il confronto dei rendimenti con il benchmark la Covip precisa che le forme pensionistiche complementari confrontino i risultati relativi al 2014 con un parametro oggettivo determinato al netto della medesima aliquota fiscale utilizzata per la determinazione del rendimento. (riproduzione riservata)